| Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
| Benedictus PP. XIV Libentissime quidem IntraText CT - Lettura del testo |
1. Innocenzo III, che abbiamo citato più sopra (nello stesso cap. Consilium de observatione ieiuniorum) all’Arcivescovo Bracarense che chiedeva quale penitenza si dovesse infliggere a coloro che nel tempo di Quaresima non si erano astenuti dalle carni per estrema povertà e penuria di viveri, per cui molti erano uccisi dalla fame, rispose con queste parole: "Se poi chiederai quale penitenza si debba assegnare a coloro che sono costretti a mangiare carni nei giorni quaresimali, mentre incombono tempi di fame e perciò gran parte della gente perisce per mancanza di viveri, rispondiamo che in tale contingenza riteniamo che quei tali non siano da punire. Per costoro tuttavia rivolgi preghiere a Dio, né ad essi (fino a un certo punto) si ascriva colpa alcuna; perché è proprio di menti sane temere la colpa là dove in minor grado si rinviene la colpa". Se un Vescovo di questi tempi, indotto dall’esempio dell’Antistite Bracarense, chiedesse lo stesso parere alla Sede Apostolica, sarebbe considerato come un inetto e un ingenuo. Ma da quel secolo felicissimo per la Chiesa era tenuto in gran conto, come è giusto, il precetto della Quaresima. Perciò con grande severità erano inquisiti coloro che non ubbidivano affatto, sebbene intervenisse la giusta causa a farli sembrare liberi da quel precetto; né si teneva in considerazione tornaconto alcuno di Principi, sebbene la loro incolumità fosse ritenuta congiunta con la felicità dello Stato, come Noi diffusamente dimostrammo nel decimo quinto capitolo, primo libro delle Nostre Istituzioni. Ma prescindendo da quelle molte altre questioni che in proposito potrebbero essere da Noi accumulate, per prima cosa abbiamo desunto dal responso di Innocenzo III che si può dispensare una intera Cittadinanza dall’astinenza di Quaresima quando non ci siano a sufficienza quei beni senza i quali non può essere rispettato il precetto della Quaresima. Pertanto se realmente in qualche luogo non ci si può procurare né olio né pesci, allora è lecito permettere agli abitanti di quel luogo di consumare latte e uova. Se anche questi cibi realmente scarseggiano, allora si concede facoltà anche ai sani di mangiar carne, salva sempre la clausola di osservare il digiuno.