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| Benedictus PP. XIV Libentissime quidem IntraText CT - Lettura del testo |
1.
"Al Venerabile Fratello Arcivescovo di
Compostella. Il Papa Benedetto XIV. Venerabile Fratello, salute e Apostolica
Benedizione.
Se la Tua Fraternità vorrà seco riflettere da quante e assai gravi e severe
preoccupazioni siamo oberati e, soprattutto in queste circostanze così
difficili, quanto Ci impegni la sollecitudine verso tutte le Chiese, imposta
alla Nostra fragilità, certo non si stupirà se tanto a lungo è stata rinviata
la risposta a quella lettera in cui chiedesti di risolvere con apostolica
autorità alcune dispute sorte in Spagna, a proposito delle due Nostre lettere a
tutti i Vescovi, del 30 maggio e del 22 agosto dell’anno 1741, con le quali
costringevamo entro giusti limiti l’accentuata rilassatezza del digiuno ecclesiastico.
Piuttosto ti verrà fatto di pensare al Nostro singolare amore per la
devotissima Chiesa spagnola, onde Noi, sebbene affaticati da immensa mole di
problemi, mettiamo a disposizione la Nostra autorità per sgomberare il cammino
della salvezza da ogni perplessità. Sebbene nel pubblicare le preannunciate
Costituzioni, non avessimo altro proposito che di coartare l’arbitrio di pochi
Teologi che, troppo fidenti nell’ingegno, si compiacciono di opinioni
peregrine; sebbene né ozio né arroganza fosse per Noi stabilire ciò che con
sottile indagine si poteva dedurre dalle regole del digiuno da Noi proposte;
tuttavia con singolare paterna carità abbracciamo gli Spagnoli, così
tenacemente devoti alla Romana Sede, e in tale considerazione abbiamo tenuto le
tue suppliche e volentieri abbiamo rivolto l’animo a lenire la vostra ansietà;
pertanto decidemmo di dirimere Noi stessi le questioni da te evidenziate.
2. Esse si propongono dunque nei seguenti termini:
I. Sono da respingere, perfino con tassativo precetto, quelle regole che nelle Nostre predette Lettere in forma di Breve prescrivono un unico pasto e vietano la confusione delle vivande?
Rispondiamo: Coloro che concedono la facoltà di mangiare carni in tempo vietato, sono gravemente colpevoli di dare le stesse facoltà, non altrimenti che se ad esse aggiungessero queste duplici condizioni, ossia di consumare un solo pasto al giorno e di tenere distinte le vivande. E invece, coloro che fanno uso di tali facoltà, sono obbligati, per tassativa disposizione, ad adempiere ad entrambe le condizioni.
II. Coloro cui fu concesso di mangiar carni, possono mangiare in uno spuntino serale quella porzione di carne che è consentita ai digiunanti?
Rispondiamo: Non è lecito ma è doveroso consumare quel cibo e quella bevanda di cui fruiscono i digiunanti di retta e scrupolosa coscienza.
III. Coloro che hanno il permesso di mangiare carni in tempo di digiuno e devono consumare un unico pasto, sono tenuti a rispettare l’ora prescritta ai digiunanti?
Dichiariamo: Devono rispettarla.
IV. Quali sono i cibi consentiti che non possono essere associati a quelli interdetti?
Rispondiamo: Le stesse carni sono cibi consentiti a coloro ai quali fu concesso di mangiar carni, mente i pesci sono un alimento interdetto a tal punto che l’uno e l’altro cibo non possono essere assunti insieme. Tuttavia non sono esclusi dal mangiar pesce coloro che hanno solo la facoltà di mangiar uova e latticini.
V. Forse che il precetto di non mescolare l’uno e l’altro genere di vivanda si estende anche alle domeniche di Quaresima?
Affermiamo: Si estende.
VI. Forse che questa regola riguarda anche coloro che, in base alla Bolla Crociata, possono mangiare uova e latticini?
Replichiamo: Nelle predette Nostre Lettere Apostoliche nulla è stato deciso che riguardi la comprensiva Lettera della Crociata. Perciò coloro che di essa si compiacciono, ne ponderino lo spirito con rigorosa attenzione e si comportino secondo la sua normativa. Si guardino poi dal considerarsi prosciolti, con qualche futile pretesto, dalle leggi ivi prescritte.
VII. Forse che i due ricordati precetti sono validi anche fuori di Quaresima?
Si risponde: Sono validi fuori Quaresima l’uno e l’altro precetto; cioè quello dell’unico pasto, con le altre leggi esposte nella seconda e nella terza risposta a queste domande; e anche l’altro che vieta di mescolare cibi leciti con i proibiti, come si è precisato nella quarta domanda.
3. Ti è stata chiarita a fondo, Venerabile Fratello, ogni questione che, come tu scrivi, ha in voi suscitato il dubbio derivante dalle Nostre Lettere Apostoliche citate di frequente. In questo caso, lodammo la tua decisione di interrogare la suprema Romana Sede, affinché i Pastori possano, con libero e non vacillante passo, procedere nell’educare il gregge a una sana dottrina; nella decisione che hai preso riconoscemmo la devozione ispanica che considera non esservi per sé nessuna sicurezza se non proveniente dalla Cattedra di San Pietro, per cui la Spagna si procurò tanta gloriosa e splendida fama e il frutto di fede incorrotta. D’altra parte dovete evitare (e ciò soprattutto riguarda Te che ricopri il distinto incarico di Arcivescovo e di Inquisitore) che non vi sia alcun modo di discutere e di dubitare, nell’esaminare le Costituzioni della Sede Apostolica, per l’eccessiva fretta di esaurire l’argomento. Inoltre, occorre dedicare assiduo impegno al fine di risolvere del tutto fra voi quei dubbi che facilmente discutendo emergono, data la diversità degli ingegni, in modo che gli animi non oscillino in disquisizioni interminabili, tanto più che le stesse Apostoliche Costituzioni rivelano chiaramente lo scopo a cui tendono e a qual fine prontamente può essere diretto tutto ciò che sembri suscitare il dubbio. Se di ciò si rendessero conto coloro che sollevarono parecchi dubbi sulla presente problematica, avrebbero sciolto il nodo a loro vantaggio. Era evidente infatti che non avevamo in animo altra intenzione se non quella di tenere a freno i vividi ingegni di taluni Teologi che, oltrepassando fin troppo i termini del sacro digiuno e in parte dimentichi di una istituzione di natura divina, rivolta a mortificare il corpo, blandivano questo funesto avversario dello spirito. Se alcuni venissero subito a sapere ciò che nelle proposte questioni occorre definire, né a te recherebbero molestia e neppure a Noi che siamo pressati ovunque da urgenti impegni. Non sottrarrebbero quel tempo che tuttavia volentieri impieghiamo a mostrarvi il retto cammino, per il singolare e sollecito amore che portiamo alla vostra gente, al fine di chiarire in che modo incoraggiare il vostro percorso entro questioni di tal natura. Non resta, Venerabile Fratello, che affettuosamente impartire a te l’Apostolica Benedizione e lo facciamo di tutto cuore, come pegno della Nostra particolare benevolenza. Dato l’8 luglio 1744".