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Benedictus PP. XIV
Libentissime quidem

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Capitolo XII

1. Dunque Noi abbiamo seguito questa norma, quando dichiarammo immune dall’astinenza quaresimale la moltitudine o il popolo o un’intera cittadinanza. Anzitutto il Vescovo del luogo dovette chiedere a Noi questa dispensa e testimoniare che si trattava di gravissima e urgente necessità. Di poi le carni furono vietate se ci parve che il consumo di uova e di latticini fosse sufficiente. Solo allora fu concessa la facoltà di mangiar carni, quando ciò fosse giudicato assolutamente necessario per interposta testimonianza del Vescovo o quando risultasse insufficiente rimedio alla necessità la sola concessione di uova e latticini. Quante volte poi per nostra decisione fu abolita l’astinenza, prescrivemmo tuttavia giorni determinati nei quali si doveva osservare totale astinenza, naturalmente nel giorno delle Ceneri, nei giorni delle Quattro Tempora, le vigilie da trascorrere secondo il precetto, i giorni della settimana che precedono la domenica delle Palme. Talora comprendemmo anche tutta la settimana delle Ceneri; talvolta prescrivemmo l’astinenza anche nelle Seste Ferie e nei Sabati, sebbene la facoltà da Noi trasmessa comprendesse il solo consumo di latte e di uova. Infine, sempre aggiungemmo quella regola per cui non doveva essere violata in nessun modo la legge del digiuno che prevede un solo pasto al giorno e che vieta di imbandire la tavola di carni e pesci insieme.




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