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| Benedictus PP. XIV Libentissime quidem IntraText CT - Lettura del testo |
1. L’isola di San Domenico nell’America Meridionale, nelle questioni temporali, è sottomessa al nostro carissimo in Cristo figlio Nostro Ludovico, Cristianissimo Re di Francia, né su lui sovrasta alcun Vescovo. Il Prefetto dei Padri della Compagnia di Gesù, nell’anno 1742, Ci chiese se da una concessione a lui fatta dalla Sede Apostolica di dispensare dal consumo di carni, di uova e di latticini in tempo di digiuni e di Quaresima, si poteva dedurre che anche a lui fosse data facoltà di esonerare singole persone e in più anche una moltitudine di uomini e tutti gli abitanti del suo distretto, quando avesse giudicato, davanti a Dio, che tale provvedimento poteva giovare. Avuta risposta che a lui era stata concessa facoltà di permettere l’esonero a singole persone, ma non a una moltitudine di uomini e a tutti gli abitanti del suo distretto, invocò tale concessione. Come motivo addusse la venefica qualità dei pesci; l’esiguo numero dei pescatori che, pescando lontano dall’isola consegnavano pesci fetidi o guasti per l’eccessivo calore; la povertà di quella popolazione che non poteva comprare l’olio necessario per i cibi quaresimali; la scarsezza infine di olio e di legumi che in quella regione facilmente si alterano o sono divorati dai vermi. Quindi, discussa a fondo la questione in Nostra presenza nella Congregazione Generale della Santa Romana e Universale Inquisizione nel giorno 12 aprile 1742 e tenuto conto di una regione assai remota, da cui era impossibile inoltrare ogni anno un ricorso alla Sede Apostolica; indulgenti verso le esigenze dei fedeli ammalati nelle isole di giurisdizione francese in America, concedemmo facoltà ai Prefetti delle Missioni di quei luoghi, nel caso di vera ineluttabile necessità e soltanto da un anno all’altro, persistendo il predetto stato di necessità (e non in altro caso né in altro modo) che potessero far consumare e ripartire fra quegli stessi fedeli popoli affidati al loro governo, l’eccedenza di uova e di latticini e anche di carni in tempo di Quaresima, dopo aver prescritto, nel momento stesso di quella distribuzione, l’osservanza del digiuno con un unico pasto, e dopo aver gravato la coscienza dei sunnominati Prefetti, se non avessero fatto uso della facoltà concessa secondo il prescritto.