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Benedictus PP. XIV
Inter caetera

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Capitolo VII

1. Questo è nel predetto stato delle cose il sistema di San Carlo Borromeo nel suo primo Concilio Provinciale alla parte I, titolo "Sull’osservanza dei Giorni Festivi", unendolo con quanto da lui fu disposto nel Concilio Provinciale nello stesso titolo; e questo pure è quello che la santa memoria di Clemente XI inculcò in due sue Lettere Circolari, l’una dell’11 gennaio del 1719, l’altra del 4 gennaio del 1721 e che sono l’undecima e la duodecima nel suo Bollario alla pagina 533. E nello stesso tempo in cui Ci protestiamo di ben volentieri battere le orme impresse da San Carlo, e contrassegnate dal predetto Nostro degno Predecessore, Ci protestiamo altresì, che dall’avere Noi finora parlato della proibizione di alcune cose, non abbiamo inteso, né intendiamo di levare la proibizione di tante altre, che sono nei Canoni, nelle Apostoliche Costituzioni, e nei Concili o Provinciali o Diocesani, in ordine ai divertimenti carnevaleschi, e particolarmente rispetto alle persone Ecclesiastiche; avendo avanti gli occhi la disposizione del Concilio di Trento dopo avere parlato delle Canoniche disposizioni che proibiscono agli Ecclesiastici il lusso, i conviti, le danze, i giuochi di carte, così parla coi Vescovi: "Se siano venuti a sapere che alcune di queste disposizioni sono cadute in desuetudine, cerchino di richiamarle in uso al più presto e che siano ben custodite da tutti, nonostante qualunque consuetudine, affinché essi stessi non paghino degna pena della trascurata correzione dei sudditi, per vendetta di Dio"10.




10. Conc. Trid., sess. 22, cap. 1.




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