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1.Né
è necessario affrontare la questione quando si può abbondantemente dimostrare
l’antichità di quella regola per cui la Sede Apostolica sempre disapprovò i
matrimoni dei cattolici con gli eretici. Ma quanto a questo saranno sufficienti
alcune considerazioni, con le quali possiamo dimostrare che la stessa
disciplina e regola furono costantemente osservate fino ai nostri tempi, e
vigoreggiano non meno integre presso di Noi e la Sede Apostolica, e sono
religiosamente custodite. È quello che di se stesso e dei suoi tempi ha
attestato il nostro Predecessore di felice memoria Urbano VIII nella sua
Lettera apostolica del 30 dicembre 1624 che si legge presso il cardinale
Albizio nel libro intitolato De inconstantia in Fide1. dove così
scrive: "Giustamente crediamo che i matrimoni di cattolici con eretici
si debbano sempre evitare e, per quanto sta in Noi, intendiamo tenerli lontani
dalla Chiesa Cattolica". Né meno chiaramente espose il suo parere il
Nostro Predecessore di pia memoria Papa Clemente XI nella Lettera scritta il 25
giugno 1706 e stampata nella Raccolta dei suoi Brevi e Lettere, divulgata a
Roma nel 1724 dove così si legge: "Stimiamo essere di somma importanza
per la Chiesa di Dio, per la Sede Apostolica, per i Nostri Predecessori e per i
Sacramenti che non si trasgrediscano le regole secondo le quali i cattolici
devono evitare il matrimonio con gli eretici, a meno che non richieda questo il
bene di tutta la Comunità Cristiana"2. In altra Lettera del 23
luglio 1707, pubblicata nella stessa Raccolta scrive: "La Chiesa
aborrisce da questi matrimoni che portano con sé molte imperfezioni e non poco
di spirituale pericolo".3
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