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1.
A queste regole per così dire fondamentali della Sede Apostolica, risponde
prima di tutto la stessa norma di comportamento confermata dall’uso costante.
Infatti tutte le volte che capita di ricorrere ad essa, sia per ottenere la
semplice facoltà di contrarre matrimonio tra persone, una delle quali professa
l’eresia, sia inoltre per ottenere la dispensa di qualche grado o di altro
impedimento canonico, esistente tra i contraenti, non si concede né licenza né
dispensa se non con questa espressa legge e con questa condizione: cioè che prima
sia stata abiurata l’eresia. Ché anzi il Nostro Predecessore di venerata
memoria, Papa Innocenzo X, andando più avanti, comandò e mise in guardia di non
concedere siffatte dispense se non fosse stato informato, con documenti
autentici, che l’errore eretico era stato abiurato dal contraente eterodosso.
Ciò lasciò testimoniato il lodato cardinale Albizio, allora assessore della
Congregazione dell’Inquisizione Universale, nel succitato trattato De
inconstantia in Fide.5. Il citato Predecessore Clemente XI nella
Congregazione del Sant’Officio da lui presenziata il 16 giugno 1710 comandò che
fosse proibito per lettera all’Arcivescovo di Malines di concedere alcuna
licenza o dispensa per i matrimoni tra un contraente cattolico e un altro
eretico se non si fosse avuta in precedenza l’abiura dell’eresia; e decretò che
fossero duramente ammoniti i teologi che avevano espresso opinioni contrarie a
questa prassi, come tramandò Vincenzo, di buona memoria, Cardinale di Santa
Romana Chiesa, soprannominato Pietra, nel suo commento alla Costituzione XII di
Giovanni XXII.6.
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