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1.
Ché se si trovano alcuni esempi di Romani Pontefici che concessero licenze di
contrarre matrimonio, o anche di dispensa da un impedimento, senza porre la
condizione di abiurare prima l’eresia, diciamo che queste condizioni prima di
tutto furono rarissime; e la maggior parte di esse furono fatte per matrimoni
fra Augusti Principi e non senza un grave motivo che riguardava il pubblico
bene. Inoltre furono sempre adottate le opportune cautele in modo che il
coniuge cattolico non potesse essere pervertito dall’eretico, anzi sapesse che
egli era tenuto, secondo le sue forze, a recuperare costui dall’errore. Inoltre
la prole di ambo i sessi che fosse nata dal matrimonio sarebbe stata educata
nella santità della Religione Cattolica. Infine è facile riconoscere che nel
genere di queste concessioni non c’è alcuna possibilità di errore per coloro
che le eseguono, a meno che essi vogliano mancare scientemente in qualcosa e
manchino al loro dovere volontariamente. Da ultimo, da ciò che è stato detto
risulta apertamente che in tutti i casi nei quali si chiedono facoltà o
dispense alla Sede Apostolica per matrimoni di un uomo cattolico, o donna
cattolica, con una donna eretica, o uomo eretico: la stessa Sede Apostolica,
come sopra dicemmo, sempre disapprovò e condannò questi matrimoni, come anche
ora li disprezza e detesta, se non sono preceduti dall’abiura dell’eresia.
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