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1.
Tutte le volte che per qualche probabile causa si chiedono dispense per
matrimoni che sono da contrarre tra eretici, questo non viene mai detto
espressamente nella richiesta. Non potendo i Ministri della Sede Apostolica e
gli Ufficiali saperlo indovinando, a chiudere la bocca di chi parla a vanvera e
di chi calunnia basterebbe dire questo: che non si concede alcuna dispensa che non
sia diretta ad un esecutore determinato, al quale viene dato il mandato di
conoscere la verità di tutto ciò che è esposto, e faccia sortire, come effetto,
la dispensa, servatis servandis. Non essendo lecito a costui di ignorare
che i matrimoni dei cattolici con gli eretici sono disapprovati e condannati
dalla Sede Apostolica, facilmente può conoscere quale dei due contraenti che ha
il difetto dell’eresia (e di cui non si ha alcuna menzione nella lettera di
dispensa) fu nascosto alla Sede Apostolica; appartiene al suo ufficio
sospendere l’esecuzione di questa lettera, e notificare per lettera, con la
dovuta deferenza, al Romano Pontefice o ai suoi ufficiali il motivo di questa
sospensione, così come il Nostro Predecessore Papa Alessandro III prescrive una
volta di fare all’Arcivescovo di Ravenna in una sua lettera che, a perenne
effetto, fu riportata nel Codice delle Decretali, capitolo Si quando, de
Rescriptis, dove si legge: "Considerando diligentemente la qualità
dell’affare per il quale ti si scrive, o osservi attentamente il mandato
nostro, o per iscritto esponi una causa ragionevole per cui non puoi obbedire:
perché se tu non lo farai, sopporteremo con sofferenza ciò che Ci è stato
riferito con malvagia insinuazione".
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