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Ma qualcuno dirà che non tutte le lettere di dispensa sono spedite munite di
queste clausole dal momento che nello stesso Regno di Polonia, da alcuni anni
in qua, qualche dispensa fu inviata da Roma senza alcuna condizione. L’aspetto
di questi fatti che Noi abbiamo presenti nella mente, vogliamo qui chiarire. La
dispensa era a favore dell’età di una ragazza cui mancavano sei mesi per
raggiungere i dodici anni, che per le donne costituiscono l’età legittima per
contrarre matrimonio. In quella concessione fu detto che "l’astuzia
suppliva così l’età, che a buon diritto la ragazza poteva sposarsi".
Pertanto, più che una dispensa, questa era una lettera chiarificatrice, dal
momento che la facoltà di sposarsi prima dell’età prescritta, ogni volta che
l’astuzia supplisce l’età, deriva dalla stessa disposizione delle leggi e dei
Canoni. Ché, anzi, i Vescovi e gli Ordinari con diritto personale possono
pronunciarsi sulla questione, che è di fatto: se cioè la furberia, come si
dice, supplisce l’età e di conseguenza si può concedere il permesso di
contrarre matrimonio, non è necessario ricorrere alla Santa Sede se non per
maggiori solennità dell’atto "e perché non succeda che per la minore
età dei contraenti si discuta della validità del matrimonio", come dice
la formula che si suole usare nello scrivere le lettere declaratorie sulla
minore età. Se infatti i Canonisti insegnano che è cumulativo il diritto tra la
Sede Apostolica e i Giudici ordinari di conoscere e di pronunciarsi su questo
argomento, cioè se l’astuzia supplisca l’età, è solo della Sede Apostolica il
diritto di concedere la dispensa al matrimonio all’impubere che, a motivo
dell’età, non è ancora maturo per la copula coniugale, ma tuttavia ha tale uso
della ragione da capire l’importanza e la natura del matrimonio. Infatti, per
la validità del matrimonio, come si richiede l’uso di ragione per diritto
naturale e divino, così si richiede la potenza in atto all’atto coniugale dal
diritto Canonico. Il Romano Pontefice è sopra il diritto Canonico: ma un
Vescovo qualunque è inferiore al diritto e quindi non può derogare alle sue
leggi.
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