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Ma, tralasciata questa questione se la licenza di contrarre matrimonio prima
dell’età legittima quando l’astuzia supplisca l’età, è da vedere se si tratta
di una dispensa o piuttosto di una dichiarazione, e perciò se ci si debba
accostare agli atti della grazia e della giustizia. Oltre a ciò, si deve vedere
se nelle Lettere Apostoliche scritte su questo argomento (quantunque quelle
parole e quelle condizioni che si è soliti apporre nelle altre dispense qui non
si leggano) siano tuttavia presenti altre parole equipollenti. Secondo il
valore di queste Lettere, l’Esecutore delegato (qualora un contraente o ambedue
siano colpiti da eresia, e ciò non è espresso nella supplica al concedente, né
per altra via si è potuto saperlo) è tenuto ad astenersi dal dare attuazione.
Di questo non si può dubitare, se si sta attenti a ciò che in seguito è
richiesto nelle Lettere all’Esecutore: "Di informarsi diligentemente
dei permessi e di vedere se veramente e legittimamente consti che in questo
impubere l’astuzia supplisca al difetto dell’età". Allo stesso si
comanda che permetta al richiedente, "purché non osti altro impedimento
canonico, di contrarre matrimonio con un uomo non escluso per qualche norma
oppure in forza di qualche dispensa apostolica, osservata la forma del Concilio
di Trento". Con queste parole s’impone all’Esecutore quella legge che
poco consente all’impubere di godere l’effetto della dispensa o della
declaratoria, se avrà indagato che lo stesso ha in animo di contrarre nozze
vergognose con un eretico.
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