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| Benedictus PP. XIV Officii nostri IntraText CT - Lettura del testo |
1. Oltre a ciò, si stabilisce come possa una Curia Ecclesiastica, nel caso di un delitto in tal modo contemplato, procedere alla cattura del delinquente dal luogo immune e trasferirlo alle proprie carceri, avendo il nominato Predecessore Benedetto stabilito che, circa la qualità del delitto in questione e della persona incriminata, vi fosse un congruo numero di quegli indizi che solitamente vengono reputati sufficienti a decretare la cattura. Per essere poi legalmente in grado di rimettere e consegnare il prigioniero ai Ministri e ai Funzionari della Curia Secolare, Benedetto aveva decretato che dal processo informativo istruito contro lo stesso prigioniero dovevano risultare indizi che conforme alle norme del diritto si chiamano "ultra torturam"; successivamente l’altro Predecessore Clemente XII più ampiamente dichiarò che quante volte risultasse al giudice Ecclesiastico, dagli indizi raccolti non oltre la tortura ma soltanto attraverso la tortura, che il delitto contemplato era stato commesso dal prigioniero, egli stesso poteva rimettere e consegnare il prigioniero alla Curia secolare. D’altronde gli stessi Predecessori non vollero che per alcun verso fosse sminuita l’Autorità Ecclesiastica in ragione di quanto detto, né che fosse colta occasione alcuna di ledere la giustizia. Piuttosto stabilirono che mai si potesse procedere alla cattura di tali delinquenti in luogo immune senza l’autorizzazione del Vescovo e senza l’intervento di persona Ecclesiastica incaricata dallo stesso Vescovo; e che mai si potesse affidare e consegnare gli stessi prigionieri (anche quando concorrano i predetti indizi) ai Funzionari della Curia secolare, se non in forza di quella legge (da rispettare sotto minaccia di gravissime censure) per cui devono essere restituiti alla Chiesa o al Luogo immune gli stessi prigionieri, fino a quando non siano chiariti e confutati tali indizi nel corso del processo.