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Benedictus PP. XIV
Officii nostri

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Capitolo VIII

1. E poiché il ricordato Predecessore Clemente, con speciale decreto pubblicato nel giorno 5 ottobre dell’anno 1736, dichiarò espressamente che anche le donne che avessero commesso qualche delitto di tal fatta (da doversi considerare fra quelli esclusi dal beneficio della Immunità locale in conformità delle disposizioni già dette) dovevano essere giudicate con diritto pari a quello degli uomini e che nel disposto della sua Lettera che comincia "In supremo Justitiae solio" devono essere comprese assolutamente in modo equo, Noi, secondo lo spirito di questa Nostra Costituzione, approviamo e confermiamo la predetta dichiarazione e aggiungiamo ad essa l’intatta forza di una legge inviolabile, secondo la quale occorre essere giudicati nei casi che si presentano. Decidiamo del pari e confermiamo, in base al disposto dello stesso Clemente e di questa Nostra Costituzione, che anche i soldati siano compresi in tutte e per tutte le disposizioni, né si può favorirli o attribuire ad essi, in tal materia, alcun privilegio militare.




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