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| Benedictus PP. XIV Officii nostri IntraText CT - Lettura del testo |
1. Inoltre, poiché nella predetta Costituzione del Predecessore Clemente sono esclusi dal beneficio della predetta Immunità tutti e ciascuno, tanto Laici che Ecclesiastici, inquisiti e processati, perseguiti in contumacia e condannati "per causa e in occasione di un omicidio, anche commesso nel corso di una rissa, con le armi o sia con arnesi idonei per loro natura ad uccidere, purché l’omicidio non sia stato causale o dovuto alla propria difesa", spesso avvenne di discutere se si debba considerare escluso dal beneficio d’Immunità locale colui che non accidentalmente o per legittima difesa in una rissa commise un omicidio o con un bastone o con un sasso che, beninteso, non sono armi, se così si possono definire, e comunque non sono di solito considerate armi per loro natura idonee ad uccidere, Noi dunque, nel chiarire un tal dubbio, stabilimmo che qualunque omicida, sia uomo sia donna, sia Laico sia Ecclesiastico secolare o regolare di qualsivoglia Ordine che anche con un bastone o con un sasso abbia ucciso il suo prossimo, non può affatto godere del diritto di asilo ecclesiastico, quando sia accertato dalle circostanze del delitto che il suo atto, anche se compiuto in una rissa non per accidente o per necessaria autodifesa, fu commesso per odio e con intenzione e volontà di nuocere. Questa Nostra definizione è conforme alla Legge Divina che si trova nel Libro dei Numeri, dove, designati i luoghi d’asilo per coloro che involontariamente avessero effuso il sangue del prossimo, così si prosegue: "Se alcuno avrà ferito di spada e il ferito ne morirà, sarà reo di omicidio ed egli stesso dovrà morire. Se avrà lanciato una pietra e il colpo avrà ucciso, sia punito allo stesso modo. Se chi è percosso da un bastone morirà, sarà vendicato col sangue del picchiatore. Il parente dell’ucciso ucciderà l’omicida; non appena sarà catturato, lo uccida. Se un tale per odio avrà colpito un uomo o in un agguato gli avrà lanciato qualcosa o, come nemico, lo abbia percosso di mano e lo abbia ucciso, il picchiatore sarà reo di omicidio; il parente dell’ucciso, non appena avrà trovato l’uccisore, lo sgozzerà. Che se poi per caso e senza odio e inimicizia avrà compiuto alcuno di quegli omicidi e ciò sia stato provato al cospetto del popolo e fra il colpevole e il vicino di sangue la questione sia dibattuta, l’innocente sarà sottratto alla mano vendicatrice e per sentenza sarà ricondotto nella città nella quale si era rifugiato e quivi rimarrà finché il Grande Sacerdote, che fu unto dall’Olio Santo, non morirà".3.