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Benedictus PP. XIV
Officii nostri

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Capitolo X

1. Accade poi negli omicidi (ciò che non ha luogo negli altri delitti denunciati) che chi sia stato percosso o colpito non muoia all’istante ma che piuttosto sopravviva per qualche ora o qualche giorno. Frattanto il picchiatore, rifugiandosi in una Chiesa o in altro luogo immune, gode del diritto d’asilo di cui non può essere privato come omicida finché chi è stato percosso da lui rimane fra i vivi; mentre da quello stesso luogo immune egli non tralascia di spiare con ansia la vita del ferito, se capisce che questi potrà vivere a lungo, in nessun modo si allontana dal rifugio raggiunto; quando poi viene a sapere che quegli ha perso la vita in seguito alla ferita infertagli, presa la fuga eludendo la sorveglianza dei magistrati, in buon punto provvede a se stesso e si sottrae alle meritate pene. Poiché da coloro che sono preposti all’amministrazione della giustizia a Noi fu detto che un tale fatto accade spesso, e certo non senza grave danno della pubblica tranquillità per la speranza d’impunità che i facinorosi concepiscono, convinti di poter evadere nel medesimo modo, gli stessi magistrati ci hanno chiesto di rimuovere con gli opportuni rimedi della Nostra previdenza un male di tal fatta.




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