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| Benedictus PP. XIV Officii nostri IntraText CT - Lettura del testo |
1. Infine poiché, come abbiamo appreso, tra le Curie del nostro Dominio Temporale e di non pochi Domini confinanti, è invalsa una certa consuetudine, per cui coloro che abbiano commesso delitti di una certa specie nell’uno o nell’altro di tali Domini e si siano rifugiati entro i confini dell’altro, siano catturati nella Curia vicina a quel Dominio in cui fu commesso il delitto e consegnati alla stessa Curia. E quando, come a Noi fu riferito, accada talvolta di frapporre indugio in tali trasferimenti, per il fatto che quei delinquenti si erano messi al sicuro nelle terre verso cui erano fuggiti, sotto la tutela di una Chiesa o di alcun altro Luogo immune, allora Noi, volendo opportunamente congiungere le ragioni della Immunità Ecclesiastica con la retta amministrazione della Giustizia e con la tranquillità dello Stato, deliberammo e ordinammo che se tali fuggitivi avranno commesso un delitto di quelli che sono compresi nelle predette Costituzioni Apostoliche e nel Dominio temporale della Chiesa Romana, si raccolgano e si accumulino gli indizi (richiesti per procedere alla cattura) da parte del Vescovo Diocesano o da quello più vicino a quel luogo ove fu commesso il delitto. Quegli indizi, poi, senza indugio siano trasmessi al Vescovo dell’altro luogo in cui il delinquente trovò asilo, affinché con la sua autorità e con l’intervento di persona Ecclesiastica si possa procedere alla sua estradizione dal Luogo immune. Con lo stesso criterio si deve procedere se nei predetti Domini di altri Principi, nei quali vige la consuetudine della citata consegna, viene commesso un delitto di tale specie: ciò, sia in forza delle Costituzioni Gregoriana e Benedettina, sia a motivo del Concordato con la Sede Apostolica, sia per estensione di altra Costituzione di Clemente XII richiamata espressamente dalla Sede Apostolica.
2. Vogliamo e ordiniamo che il Vescovo, al quale la materia compete in forza del luogo in cui il delitto fu commesso, provveda a che siano raccolti gli accennati indizi necessari per la cattura, e li trasmetta al Vescovo dello Stato Ecclesiastico nel cui territorio il reo del delitto scelse l’asilo, affinché, con l’autorità di questo Antistite, fatti salvi i principi da rispettare, il delinquente possa essere estradato dal luogo del rifugio e, se così esige la norma, essere consegnato alla Curia esterna che ne fece richiesta.
3. Vogliamo tuttavia che in ognuno dei casi predetti, nei quali si tratti soltanto dei delitti descritti più sopra, siano osservate rigorosamente le leggi e le procedure sia delle Costituzioni di Clemente sia dei Concordati, sia ovviamente quando il delinquente sia ristretto nelle carceri in nome della Chiesa, sia anche quando, solamente da parte dei Vescovi, sia espresso un giudizio negativo finché da tutti gli altri Giudici Ecclesiastici si dichiari (in base agli indizi, come si è detto, sufficienti alla tortura) se il delitto, di cui si tratta, debba essere annoverato tra quelli descritti o meno; e infine, anche nel caso che si riferisce all’obbligo di restituire il reo sulla scorta delle citate Costituzioni, fino a quando costui nel corso del processo non avrà emendato e attenuato gli indizi che sono contro di lui.