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| Benedictus PP. XIV Officii nostri IntraText CT - Lettura del testo |
1. E in primo luogo, mentre nella ricordata Costituzione del Predecessore Gregorio che comincia con "Cum alias" si enumerano quei delitti che devono essere considerati esclusi dal beneficio della immunità Ecclesiastica e si fa menzione solamente dei delinquenti Laici, e solo di essi ha anche parlato l’altro Predecessore Benedetto nella sopracitata Costituzione che comincia con "Ex quo Divina", piacque al lodato Predecessore Clemente XII estendere ed ampliare la sua Costituzione che comincia "In supremo Justitiae solio" anche agli Ecclesiastici di ogni grado e ordine che hanno perpetrato un omicidio con volontà premeditata, in modo che essi, in ogni caso, non possano godere della immunità Ecclesiastica; purché tuttavia il processo per l’omicidio da loro commesso sia riconosciuto dal loro giudice Ecclesiastico competente e da questo i colpevoli, se furono riconosciuti tali prima della pena del sangue, siano puniti dopo aver prestato degna attenzione alle prescrizioni dei Sacri Canoni.