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Benedictus PP. XIV
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Capitolo XI

1. Perciò Noi, per consiglio dei predetti Nostri Fratelli e di altri saggi, con la presente lettera giudichiamo e decidiamo che, quando un violento si rifugi in una Chiesa o in altro Sacro o Religioso luogo, se i chirurghi chiamati ad esaminare la ferita avranno riferito "essere presente un grave pericolo di vita", allora sia consegnato alle carceri il violento, dopo averlo strappato dal luogo immune, rispettando le procedure; e che in forza di questa legge, egli sia restituito alla Chiesa, qualora il ferito sopravviva oltre il tempo stabilito dalle leggi e per di più subisca le stesse pene alle quali (nelle ricordate Lettere di Benedetto e di Clemente) sono sottoposti coloro che rifiutano di restituire il delinquente loro affidato in base a indizi sufficienti per torturarlo dopo che il delinquente avrà chiarito gli indizi in sua difesa.




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