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Benedictus PP. XIV
Officii nostri

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Capitolo XII

1. E invero nella citata Costituzione del Predecessore Gregorio circa la facoltà di chiedere l’estradizione dei delinquenti da luogo immune nei casi previsti, fu stabilito che tale facoltà appartenga solo ai Vescovi e agli altri Prelati superiori ai Vescovi e non già agli altri inferiori ai Vescovi, anche se gli altri sono Ordinari o di Nessuna Diocesi. Cosicché, verificandosi il caso delittuoso in luogo escluso e non sottoposto ad alcuna Diocesi, allora tale affare sia affidato al più vicino Vescovo, come fu confermato anche dall’altro Nostro Predecessore Benedetto nella sopracitata sua Costituzione; la stessa norma Noi pure approviamo e confermiamo ai sensi della presente Lettera. Ma poiché su tale argomento furono a Noi riportate non poche lagnanze che certe Curie Ecclesiastiche avanzarono a nome dei Funzionari della Curia Secolare, e convennero di rinviare la cattura dei delinquenti, nei casi contemplati, più a lungo del lecito, Noi con ogni premura e impegno persuadiamo e con riguardo ordiniamo che gli stessi Venerabili Fratelli Vescovi e gli altri superiori Presuli delle Chiese facciano in modo di rimuovere ogni occasione di querele per questo genere di questioni, e ogni volta che si tratti di delinquenti nei casi previsti, non ricusino di raccogliere gli opportuni indizi contro di essi; e se ammettono che quegli indizi, richiesti conforme alle premesse, sono veramente sufficienti, quanto prima decidano di trarre fuori gli stessi delinquenti dal luogo immune, affinché siano detenuti o nelle carceri episcopali in nome della Chiesa, o siano trasferiti con le debite cautele alle carceri della Curia Laicale, ove saranno ristretti in nome della stessa Chiesa. Infatti non si può invocare l’obbligo dello zelo Ecclesiastico nell’impedire il corso della giustizia, prescritto dalle Costituzioni Apostoliche contro i facinorosi, ma piuttosto nell’affermare e sostenere l’immunità della Chiesa e di tutti gli altri luoghi Ecclesiastici e i diritti personali, quando accada che siano infrante e violate le prescrizioni delle sacre leggi. Quando tuttavia riteniamo che tali indugi intervengano soprattutto se i predetti acclarati delitti sono perpetrati non nelle Città ma in Diocesi, in luoghi remoti dalla sede della Curia Ecclesiastica, per questo motivo Noi tramite questa stessa Lettera concediamo facoltà e comunichiamo ai predetti Vescovi e agli altri Superiori Prelati che ogni volta che saranno interpellati circa casi di tal genere da parte della Curia laicale, potranno affidare ai loro Vicari foranei o alle altre persone ecclesiastiche da deputare a tale funzione da parte degli stessi superiori, l’incarico di raccogliere gli indizi giuridicamente necessari per la cattura, affinché, esaminati appunto tali indizi, gli stessi Superiori, conforme al diritto, siano al più presto idonei alla cattura dei delinquenti.




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