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| Benedictus PP. XIV Officii nostri IntraText CT - Lettura del testo |
1. Ciò che nelle citate Costituzioni dei Nostri Predecessori, sotto minaccia di gravissime pene, fu vietato, e cioè che né le Curie Secolari né i loro Magistrati, Giudici e Funzionari catturino, portino via dalle Chiese, dai Monasteri e dai luoghi sacri o imprigionino, anche nei casi previsti, un delinquente senza l’intervento dell’Autorità Ecclesiastica, o che osino o presumano di giungere in qualche modo a dichiarare che dai predetti prelevati sono stati commessi crimini previsti nelle Costituzioni degli stessi Predecessori (mentre questa facoltà, come si è detto, è riconosciuta appartenere ai soli Vescovi), Noi con sentimento, autorità e insistenza confermiamo e ordiniamo anche ad essi, e a tutti coloro ai quali questa funzione compete e competerà in avvenire, di rispettare le presenti norme sempre, senza eccezione. Abbiamo deciso e sancito che chi agirà in senso contrario e i trasgressori debbano incorrere in quelle stesse pene che sono state indicate nelle predette Costituzioni, ritenendo che si debbano considerare fra i trasgressori anche coloro che, disprezzando l’Autorità Ecclesiastica e le Sanzioni canoniche, trascurano il prescritto ricorso ai Superiori Ecclesiastici, presumono di poter assediare i Luoghi immuni e vietano che siano portati alimenti a coloro che si proteggono in un Sacro rifugio, o altrimenti li costringono a darsi in potere della Curia Secolare. Noi infatti decidiamo e dichiariamo che coloro che hanno osato tanto, sia che fuggano da delitti accertati, sia che si trovino inquisiti di altri non accertati, incorrano in tutte e nelle singole pene e censure previste contro chi viola l’Immunità Ecclesiastica secondo il diritto e le pene annunciate e prescritte nelle predette Costituzioni Apostoliche. Certo non ignoriamo che anche in altri tempi ricorrevano spesso azioni violente, ma insieme sappiamo che dalla Chiesa furono sempre condannate e proscritte; e ciò dimostrano a sufficienza quegli Statuti che furono raccolti in parecchi Concili Provinciali, allo scadere del decimoterzo e decimoquarto secolo della Chiesa. Ivi infatti sono ricordati gli assedi delle Chiese, la sottrazione degli alimenti e gli altri espedienti per i quali coloro che si erano rifugiati nelle Chiese erano costretti alla resa; tutti quelli che avranno osato tentare tali azioni, saranno feriti dalla spada dell’anatema. E Noi dunque che non possiamo né vogliamo abbandonare lo spirito della Chiesa tante volte apertamente manifestato circa le questioni predette e dai Nostri Predecessori costantemente rispettato, fedeli in tutto a tale spirito, giudichiamo e dichiariamo che tutti e i singoli che abbiano osato usare violenza in tal modo contro coloro che si trovano sotto la tutela dell’Immunità Ecclesiastica, oltre alle altre pene e censure prescritte e sancite e da applicare senza altra dichiarazione contro quelli che violano la stessa immunità, come si è detto, saranno privati e considerati indegni di ogni beneficio e privilegio del rifugio e dell’asilo Ecclesiastico, tanto presso le Chiese e i luoghi immuni da loro così violati, quanto presso le altre Chiese e i Luoghi Sacri e Religiosi e saranno da giudicare alla stessa stregua di tutti "coloro che fanno violenza sui rifugiati o li catturano di forza e li portano via dalla Chiesa o da altro luogo immune"; il lodato Predecessore Benedetto XIII, nella sua citata Costituzione, dichiarò invero che "essi non potranno né dovranno mai godere non solo della immunità della Chiesa che hanno violato, ma anche di ciascuna altra Chiesa". E Noi giudicammo che anche i predetti siano da ascrivere nel numero dei violenti.