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| Benedictus PP. XIV Apostolica constitutio IntraText CT - Lettura del testo |
1. La seconda cosa è che accade spesso che il Confessore, nel suo ministero di confessare, ascolti dal Penitente qualcosa che necessiti di approfondimento; non tiri ad indovinare, ma prima di rispondere prenda tempo e consiglio. Sarebbe desiderabile che ogni Confessore risplendesse di quella dottrina che chiamano eminente, tuttavia è assolutamente necessario che almeno abbia una dottrina competente e sufficiente. Forse non si può sperare di più, dato che la Teologia Morale comprende tante e tali questioni che dipendono dalla conoscenza dei Canoni e delle Costituzioni Apostoliche: è moralmente impossibile che un uomo abbia presente tutto e possa, come suol dirsi, rispondere, seduta stante, a tutto, senza aver bisogno di ricorrere ai libri, come fa chi possiede una dottrina solo sufficiente.
2. Ciò avverte il Nostro Predecessore Innocenzo IV43.quando scrive: "Consideriamo eccelso quel sapere che sa discutere e definire sottili questioni e trova immediate risposte; è di mediocre intelligenza colui che in qualche modo sa esaminare le questioni, sebbene non sappia poi rispondere a tutte, e colui che sa cercare nei libri quelle verità che è tenuto a conoscere ma che non ha immediatamente chiare".
3. Perciò il Confessore è costretto nelle questioni dubbie o in quelle delle quali non ha notizia a ricorrere ai libri. Ma non diremo cosa nuova se diremo che nel gran numero degli Scrittori ci sono alcuni che pensano e scrivono in un modo che è del tutto estraneo alla semplicità Evangelica e della dottrina dei Padri. "Molte opinioni tendono ad allentare la disciplina Cristiana e a recar danno alle anime, in parte recuperando antiche dottrine, in parte prospettandone di nuove, in modo da accrescere ogni giorno di più quella estrema licenza di menti dissolute, per cui nelle questioni che riguardano la coscienza ha fatto irruzione un modo di pensare del tutto alieno dalla semplicità Evangelica e dalla dottrina dei Santi Padri. Se in pratica i fedeli seguissero quella licenza come giusta regola, ne deriverebbe una vasta degradazione della vita Cristiana": sono parole del Nostro Predecessore Alessandro VII, nel suo Decreto del 7 settembre 1665.
4. Ma senza entrare in alcun dettaglio e nelle inestricabili questioni che si potrebbero sollevare sul credito da attribuire agli autori e alle loro dottrine, ci accontenteremo di dire che il buon Confessore nelle materie dubbie non deve fidarsi della sua privata opinione, ma prima di rispondere non si accontenti di vedere un solo libro, ma ne veda molti: fra questi veda i più rispettabili e poi adotti quella decisione che vedrà più avallata dalla ragione e dall’autorità. Così ci spiegammo nella Nostra Enciclica sopra le usure (che è la n. 143 nel tomo I del Nostro Bollario, par. 8): "Non si richiamino troppo alle loro private opinioni, ma prima di dare una risposta esaminino molti Scrittori fra i più lodati, e quindi ne traggano quei brani che ritengono siano avvalorati vuoi dalla ragione, vuoi dall’autorità". Così ora ripetiamo, dato che la massima non deve essere ristretta alla sola materia delle usure, ma deve estendersi ad ogni altra cosa che appartenga al foro Sacramentale ed alle regole della coscienza.