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Benedictus PP. XIV
Apostolica constitutio

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Capitolo VII

1. Questo Nostro invito comprende i Vescovi, Nostri Venerabili Fratelli, purché la loro salute fisica lo permetta e purché la cura delle anime loro affidate non riceva danno dalla loro assenza. Si ricordino che la maggior parte dei loro Predecessori, almeno di quelli che non erano tanto lontani da Roma, venivano ogni anno alla Città Santa per celebrare unitamente con il Papa la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, come si legge nelle lettere 13 e 16 di San Paolino. L’invito comprende anche i Sacerdoti e gli altri del Clero, purché vengano, com’è doveroso, con le autorizzazioni dei loro Vescovi: legge che non è inventata da Noi, ma assai antica, come si evince dal Canone 41 e dal Canone 42 del Concilio Laodiceno, tenuto l’anno 372, come si legge nel tomo I della Collezione dell’Arduino.18. Il Nostro invito comprende i Regolari, purché abbiano le opportune licenze dei loro Superiori, che esortiamo ad usare ogni avvedutezza nel concederle. Comprende i Laici, purché intraprendano il viaggio dopo aver consultato o il Parroco o il Confessore, che nel dare il suo consiglio dovrà tener presente la comune massima degli autori spiegata da Teofilo Raynaudo, nel trattato intitolato Heteroclita spiritualia: "Il pellegrinaggio – così il Raynaudo – è opera di supererogazione, e riguarda il culto volontario, che non ha attinenza con l’esercizio di virtù, quando sia da praticare per obbligo. Così il marito, che è costretto per vincolo di matrimonio ad essere unito alla moglie, farà peccato se, contro l’opposizione della moglie, affronterà un lungo pellegrinaggio lasciandola a casa. Pertanto, quand’anche la moglie consentisse, tuttavia il lungo pellegrinaggio potrebbe ridurre la colpevolezza del marito se, per quella assenza, in uno dei coniugi fosse presente il verosimile pericolo di perdere la virtù. In base a questo principio, giustamente apparirebbe anomalo il pellegrinaggio del padre di famiglia il quale, essendo necessario in casa per il sostegno della famiglia dovendo lavorare e risparmiare per i suoi, volesse tuttavia allontanarsi da casa e visitare ora l’uno, ora l’altro sacro monumento. Altrettanto dicasi di colui che, oberato dai debiti e non avendo altro modo di pagarli se non rimanendo e lavorando in qualche luogo, scegliesse tuttavia di vistare i luoghi santi".19.

2. È nota a tutti l’Indulgenza plenaria concessa da Urbano II nel Concilio di Chiaromonte a chi, assumendo la Croce, assumeva la milizia per recuperare la Terra Santa: "A chiunque, per sola devozione e non per procacciarsi onore o danaro, sarà andato a Gerusalemme per liberare la Chiesa di Dio, quel cammino sia riconosciuto quale severa penitenza". Così si legge nel detto Concilio tenuto l’anno 1095, nel tomo 10 dei Concili i del Labbè. San Tommaso propone la questione "Se l’uomo possa portare la Croce qualora sia sospettato di intemperanza" e, proseguendo con i principi sopra enunciati, così conclude: "All’uomo compete di necessità portare la Croce della moglie, poiché l’uomo predomina sulla moglie. Ma quando riceva la Croce per passare il mare, soggiace alla propria volontà. Perciò, se la moglie, per qualche impedimento, non può seguirlo e lo si sospetti d’incontinenza, non gli si deve chiedere di prendere la Croce e di abbandonare la moglie: diverso è il caso se la moglie volontariamente s’impegna alla continenza, o voglia e possa seguire il suo sposo".20.

3. I devoti pellegrinaggi di Sant’Elena ai luoghi santi, riferiti da Sant’Ambrogio; di Eudosia, moglie di Teodosio juniore a Gerusalemme, descritti da Socrate; di Paola, nobile romana, in Terra Santa, riferiti da San Girolamo; di Santa Brigida a Compostella e a Roma per visitare i sepolcri degli Apostoli Pietro e Paolo; tanti altri lodevoli esempi di donne di rango elevato ed anche poverette e miserabili, veduti da Noi nel corso della lunga dimora che abbiamo compiuta in Roma durante il servizio da Noi prestato alla Sede Apostolica, Ci inducono a non escludere dal nostro invito le donne non costrette alla clausura. All’invito uniamo però l’avvertimento, che crediamo molto necessario, cioè che da tutti coloro cui spetta vegliare sul buon costume non si tralasci alcun provvedimento per opporsi agli inconvenienti che possono derivare dall’età delle pellegrine, dalla compagnia nel loro viaggio, dalla mescolanza con persone d’altro sesso e, particolarmente quando esse, essendo maritate, non hanno la compagnia dei loro mariti e, in difetto dei mariti, la custodia dei fratelli o di altri loro congiunti in grado tale di parentela che escluda ogni sospetto e porti seco ogni dovuta custodia.




18.pp. 789 e 790.

19. T. Raynaudo, Opere, tomo 15, n. 13, p. 217.

20. Quodlibet, 4, art. II.




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