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Benedictus PP. XIV
Apostolica constitutio

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Capitolo XIII

1. Com’è noto ad ognuno, fra la pubblicazione della Bolla dell’Anno Santo che si fa in Roma ed il principio del Sacro Giubileo corre lo spazio di alcuni mesi, non aprendosi la Porta Santa, giusta l’antico stile, che nella vigilia del Natale dell’anno che precede l’Anno Santo. Non intendiamo perdere il suddetto tempo intermedio. Di esso Ci avvaliamo per far fare in varie parti della Città di Roma le Missioni, dell’utilità delle quali abbiamo abbastanza ragionato nei nostri Editti Pastorali dati alle stampe quando eravamo residenti nella nostra Chiesa Arcivescovile di Bologna, e che poi sono stati anche tradotti e pubblicati in lingua latina. Esortiamo i Missionari a spiegare al popolo in forma di Catechismo le verità cattoliche sulle sacre Indulgenze e sul Giubileo Universale, senza entrare in dispute particolari o di teologia polemica o di teologia morale. Al popolo fedele dovrà bastare di conoscere bene come avvalersi del Sacramento della Penitenza e come essere liberato della colpa e della pena eterna; ma non sempre, anzi rare volte, la pena temporale da soddisfare in questa vita o nell’altra del Purgatorio viene rimessa, come si vede nel sacro Concilio di Trento25.secondo il quale si trova nella Chiesa un inesausto tesoro composto della sovrabbondanza dei meriti di Cristo e dei Santi. La loro disponibilità è stata affidata da Gesù Cristo al suo Vicario in terra, che è il Romano Pontefice, il quale può farne più ristretta o più larga applicazione, concorrendovi giuste e legittime cause, a favore dei vivi attraverso l’assoluzione o a favore dei morti attraverso il suffragio, purché i primi abbiano conseguito con la penitenza la rimozione del peccato e della pena eterna, ed i secondi siano passati da questa all’altra vita in grazia del Signore. Detta applicazione, quella che chiamiamo Indulgenza, conseguita nelle dovute forme libera dalla pena temporale a misura della concessione e dell’applicazione che si fa da chi ha l’autorità di concedere, di dispensare e di applicare. Ciò si legge nelle Costituzioni dei Sommi Pontefici e nella famosa Decretale del nostro Predecessore Leone X al Cardinale Tommaso de Vio, detto Gaetano, quand’era Legato Apostolico in Germania: cioè essere molto utile al popolo Cristiano l’uso delle Indulgenze, e pertanto sono da colpire con anatema tutti coloro che osano dire che esse sono inutili o che la Chiesa non ha il potere di concederle, come si legge nel Sacro Concilio di Trento26.:essere infine l’Indulgenza dell’Anno Santo Indulgenza Plenaria, e si distingue dalle altre Plenarie Indulgenze, anche date per modo di Giubileo, per la maggiore ampiezza che si dà ai Confessori di assolvere dai peccati e di sciogliere con la benignità delle dispense alcuni legami nei quali talvolta le coscienze si trovano irretite.




25. can. 30 cap. 14, sess. 6 e nel can. 30 della stessa Sessione sotto il titolo De justificatione.

26. sess. 25, Decreto De Indulgentiis.




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