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| Benedictus PP. XIV Apostolica constitutio IntraText CT - Lettura del testo |
1. La prima: che verranno meno al loro dovere, anzi incorreranno in un grave peccato di omissione, coloro che mettendosi a sedere nel Tribunale della Penitenza, senza alcun commento e finita l’esposizione dei peccati, pronunciano l’assoluzione: ciò è troppo contrario alla condotta di un medico esperto, a cui il Confessore viene assomigliato, che deve infondere sulle ferite vino ed olio; deve investigare le circostanze del peccato e del peccatore per potergli dare un opportuno consiglio, in base al quale riceva e consegua la salute dell’anima. "Il Sacerdote sia poi discreto e cauto, così che simile a perito Medico asperga olio e vino sulle ferite altrui, indagando attentamente sulle condizioni del peccatore e del peccato, in modo che saggiamente comprenda quale consiglio dare e quale rimedio debba adottare, facendo diversi tentativi di risanare il malato": sono parole d’Innocenzo III, Nostro gran Predecessore, nel Concilio generale Lateranense.34.
2. Il Rituale Romano, confermato con Apostolica Costituzione dall’altro Nostro Predecessore Paolo V sotto il titolo De Sacramento Paenitentiae, concorda con le parole: "Se il penitente non avrà dichiarato il numero, la specie e le circostanze dei peccati, sia accortamente interrogato dal Sacerdote". Se il Confessore sa che dal penitente si commettono alcuni peccati dei quali questi non si accusa, o perché volontariamente inganna se stesso e si lusinga che ciò facendo non commette peccato, il Confessore che ha l’obbligo di preservare l’integrità della Confessione deve con buona maniera richiamare alla sua memoria ciò che tralascia, correggerlo, ammonirlo, inducendolo ad una vera Penitenza. Così si esprime San Bernardino da Siena.35. quando propone la questione "Se il Confessore sia tenuto diligentemente a perseguire ed esaminare la coscienza del peccatore". Egli risponde di sì, e dice che ciò si deve fare non soltanto in quelle cose che il penitente tace "o per negligenza o per vergogna", ma anche in quelle che tace per ignoranza: "Nel caso in cui i peccatori ignorino le cose che appartengono a Dio: perciò se il Confessore avrà udito qualche voce sul penitente o ne verrà a sapere per qualche fondata congettura, dovrà richiamare ciò alla memoria del penitente, dato che si può temere che il penitente ignori per crassa ignoranza che secondo Guglielmo non è una scusante; oppure perché non capisce che quella azione è peccato; infatti, secondo Isidoro, l’ignorante pecca ogni giorno, e non lo sa".