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Benedictus PP. XIV
Apostolica constitutio

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Capitolo XX

1. La materia è ovvia anche per i Teologi, come si può vedere nei libri di coloro che certamente non possono essere annoverati nel numero dei troppo rigidi. Infatti, non trattandosi ora di qualche jus positivo, da cui sia derivato un disordine noto al Confessore e sconosciuto al penitente, tanto che se fosse notificato a questi ne potrebbe conseguire qualche grave inconveniente; ma trattandosi ora di ignoranza vincibile, di azioni che ognuno dovrebbe sapere essere peccaminose; di cose che se trascurate dal Confessore danno motivo al penitente di continuare nel suo iniquo costume, ed agli altri o di scandalizzarsi o di considerare tali cose come indifferenti (dato che esse sono praticate con molta disinvoltura da coloro che frequentano i Sacramenti della Chiesa), i Teologi sono concordi nell’affermare che il Confessore è obbligato ad interrogare e ad ammonire il penitente, incurante del dispiacere che, ammonendolo, gli darà, e sperando che se forse in quel momento l’ammonizione non sarà del tutto giovevole, lo sarà in futuro con l’aiuto di Dio.

2. Fra gli autori Domenicani, o seguaci della dottrina di San Tommaso, si può consultare il Soto36.; il Silvio.37. Tra i Francescani, seguaci della dottrina di Scoto: il Cardinale de Laurea.38. Fra i Padri della Compagnia di Gesù: il Suarez,39. Teofilo Raynaudo40., Gabriele Antonio.41. Il Cardinale de Lugo,42. inveisce con molto zelo contro i Confessori dei Vescovi e dei Principi, che non parlano dei loro pubblici errori, tuttavia i Confessori tacciono, non ammoniscono e danno loro l’assoluzione: "Preciso inoltre che cosa si debba dire dell’obbligo che hanno i Confessori di Prelati, Principi, Governatori e simili, quando vedono o sanno che questi non pagano realmente il loro debito attinente al cumulo dei benefici, all’elezione dei Ministri, al governo dei Sudditi, alle elemosine da farsi con il superfluo delle rendite ecclesiastiche, e ad altre simili questioni.

3. In proposito occorre notare che raramente vengono raggiunti, perché la relativa ignoranza non reca scandalo nei Sudditi, i quali facilmente ritengono lecite le azioni che vedono fare da Prelati e Principi e che non generano con certezza danno comune. Pertanto il Confessore è regolarmente tenuto ad ammonire il Penitente, chiunque egli sia, circa il suo obbligo; né adempie al proprio dovere assolvendo dai peccati che il Penitente dichiara, ma piuttosto assume sulle proprie spalle i peccati e gli errori che il Penitente dissimula: quando un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nell’eterna fossa. Conseguentemente se il Confessore avrà timore della faccia del potente, non assuma l’incarico di Pastore, ma modestamente se ne sottragga come persona poco adatta a portare quel peso". Questo saggio insegnamento del Cardinale de Lugo non deve essere ristretto ai soli Confessori dei Vescovi, dei Prelati, dei Principi, ma con eguale ragione deve estendersi a tutti coloro che ascoltano i Penitenti, la vita pubblica dei quali non è disgiunta da qualche prossima occasione di peccato, se non proprio negli atti esterni, almeno rispetto ai pravi desideri e ai capricciosi piaceri che improntano la loro vitae dei quali non si accusano.




36. In quartum Sententiarum, dist. 18, qu. 2, tit. 4.

37. In tertiam partem D. Thomae, tomo 4, qu. 9, art. 2, quaest. 7.

38. In quartum librum Sententiarum, tomo 2, De Sacramento Paenitentiae, disp. 21, art. 3, n. 64 e ss.

39. in 3, art., D. Thomae,disp. 32, sect. 3 e 4, tomo 4.

40. tomo 16, Heteroclit, Spiritual.,punt. 9, n. 4.

41. Tractatus de Paenitentia,art. 3, quaest 3.

42. De Sacramento Paenitentiae, disp. 22, sess. 2.




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