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Benedictus PP. XIV
Apostolica constitutio

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Capitolo XXIII

1. La quarta riguarda l’ultima parte del Sacramento della Penitenza, la Soddisfazione, quantunque la Santa Madre Chiesa, compatendo l’umana fiacchezza, abbia ammorbidito l’antico rigore e sia receduta dall’uso degli antichi Canoni Penitenziali, come leggiamo nei Canones Fraternitatis, dis. 34: "Questa epoca di decadenza, nella quale deperirono non solo le qualità morali, ma anche i corpi, non consente che persista una rigorosa censura su tutto". Da ciò però non deriva che nell’imporre la Soddisfazione i Confessori possano comportarsi a capriccio, essendo obbligati anche in questa materia a regolarsi con giustizia, prudenza ed equità. "Nell’assegnare la Penitenza i Sacerdoti non devono decidere nulla a proprio arbitrio, ma dovranno orientare ogni cosa secondo giustizia, prudenza e pietà", come si legge nel Catechismo Romano ai Parroci, redatto per ordine del Concilio di Trento e pubblicato dal Nostro Predecessore San Pio V sotto il titolo De Paenitentia. Tale salutare prescrizione si legge nel cap. 8, sess. 14: "I Sacerdoti del Signore, secondo quanto avranno suggerito l’ispirazione e la prudenza, devono imporre salutari e adeguate penitenze, conformi alla qualità delle colpe e alla capacità dei Penitenti, in modo che se per caso sono conniventi con gli stessi peccati e potrebbero agire con troppa indulgenza verso i Penitenti, non diventino partecipi degli altrui peccati imponendo una lieve penitenza per colpe gravissime. Facciano dunque attenzione a che la penitenza imposta non sia soltanto presidi o per una nuova vita e farmaco d’infermità, ma anche una mortificazione e una vendetta contro i trascorsi peccati. Infatti le chiavi dei Sacerdoti sono state concesse non soltanto per assolvere, ma anche per legare: questo credono e insegnano gli antichi Padri". Per indurre i Penitenti ad accettare volentieri la sanzione che i Confessori impongono loro in proporzione delle colpe commesse, può contribuire la conoscenza che gli stessi Confessori hanno degli antichi Canoni Penitenziali, non già per irrogare oggi ai Peccatori quelle Soddisfazioni che in passato erano state stabilite, ma per far comprendere loro la gravità del peccato, in modo che accettino di buon grado la pena imposta, ancorché l’avessero ritenuta onerosa. Potranno così paragonarla con quella che per gli stessi peccati sarebbe stata inflitta loro se fossero stati vivi e si fossero confessati nel tempo in cui erano in vigore i Canoni Penitenziali, e non avessero avuto la sorte di vivere nei tempi presenti, nei quali la Chiesa ha benevolmente concesso di abbandonare l’antico rigore Canonico.

2. Così pensano tanti pii e dotti Autori, da Noi raccolti nel Nostro Tractatus de Synodo.45. che qui non riteniamo necessario ripetere. Aggiungeremo soltanto che i Penitenti di oggi non sono simili alla celebre Imperatrice Agnese che, venuta a visitare i sepolcri dei Santi Apostoli, fece la propria Confessione generale al Beato Cardinale Pietro Damiano, senza che il probo e dottissimo Confessore fosse in grado, dopo averla sentita, d’imporle alcuna penitenza.




45. lib. 7, cap. 62.




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