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Benedictus PP. XIV
Gravissimo animi

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Capitolo II

1. Nei tempi passati, le Sacre Congregazioni, con le approvazioni dei Sommi Pontefici Nostri Predecessori, hanno stabilito quanto era necessario a proposito degli accessi dei Regolari che, con il fondamento della loro esenzione, pretendevano di poter andare ai Monasteri delle Monache sottoposte alla loro giurisdizione senza l’opportuna licenza del Vescovo, come può vedersi nel Nostro trattato1 ove sono indicate e riferite le accennate risoluzioni. Ma altresì hanno pensato e provveduto al caso non soltanto dei Prelati o dei Governatori, ma anche dei Vescovi che o passano, o per caso si trovano a dimorare in qualche altra Città o luogo sottoposto ad altro Vescovo: non possano andare ai Monasteri delle Monache e parlare con esse senza aver prima concordato con l’Ordinario del luogo. Queste particolari disposizioni sono anche indicate dagli Autori moderni, come si può leggere nel Pellizzario,2 nel Graziano,3 nel Tamburino,4 e nel Ferraris.5




1. De Synodo, libro 7, cap. 41, n. 7.

2. De Monialibus, cap. 5, sess. 5, n. 210.

3. Discept. 392, n. 1.

4. De jure Abbatissarum disput., 25, quest. 2.

5. Bibliotheca, voce Moniales, art. 4, n. 34.




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