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Benedictus PP. XIV
Gravissimo animi

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Capitolo III

1. La custodia della clausura delle Monache viene affidata dalle disposizioni Canoniche al jus ordinario del Vescovo locale nei Monasteri a lui sottoposti, come fu stabilito dal Nostro Predecessore Papa Bonifacio VIII nel capitolo Periculoso, De statu Monachorumin sexto, che fu rinnovato dal Sacro Concilio di Trento.6. Conseguenza di questa custodia della clausura è il divieto che nessuno si accosti ai Monasteri delle Monache e parli con esse senza il dovuto permesso del Custode. Ne consegue che ognuno deve chiederlo ed ottenerlo dal Vescovo; tutti devono essere sottoposti all’autorità direttiva del divieto, come riferiscono i citati autori e come si desume dai precedenti decreti delle Congregazioni.




6. cap. 5, sess. 25 De Regularibus et Monialibus.




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