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Benedictus PP. XIV
Gravissimo animi

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Capitolo V

1. Poc’anzi si è detto che tutti costoro sono sottoposti all’autorità direttiva delle Costituzioni dei Vescovi, che proibiscono l’accesso ai Monasteri delle Monache senza l’opportuna licenza, perché, essendo i predetti esenti dalla loro giurisdizione ordinaria, sono esenti dalla forza coattiva della giurisdizione stessa. Ciò è come dire che sono esenti dalle pene imposte contro i trasgressori, giusta la risposta del Nostro Predecessore Clemente III.7 Affinché da questa esenzione non derivi qualche inconveniente, nel caso di cui si tratta, ordiniamo che qualora in avvenire (il che non crediamo) succedesse che qualcuno dei sopraddetti andasse ai Monasteri delle Monache e parlasse con queste senza la dovuta licenza, contro quanto stabilito nei Sinodi Episcopali o nelle Costituzioni o nei Bandi Episcopali, ne diano comunicazione a Noi, o alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, la quale non tralascerà di prendere le dovute misure per vendicare l’autorità Vescovile disprezzata; e tanto più volentieri Ci appigliamo a questa decisione, perché la vediamo abbracciata e stabilita (nel caso si dovesse procedere dagli Ordinari contro gli esenti ed immediatamente soggetti alla Sede Apostolica), dal Nostro Predecessore Giovanni XXII,8 e dall’altro Nostro Predecessore Eugenio IV.9




7. cap. A Nobis, 21, De sententia excommunicationis.

8. cap. Cum Matthaeus, De hereticis, nelle Stravaganti comuni.

9. cap. Divina, de privilegiis, pure fra le Stravaganti comuni.




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