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Benedictus PP. XIV
Benedictus Deus

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Capitolo IV

1. Inoltre concediamo alle già citate Monache e alle loro Novizie, a tutti i Cristiani singolarmente considerati di entrambi i sessi, sia laici che ecclesiastici, Secolari e Regolari di qualsiasi Ordine, Congregazione e Istituto, da indicarsi distintamente, licenza e facoltà di scegliersi qualsivoglia sacerdote confessore, tanto secolare quanto religioso, di qualunque Ordine e Istituto, approvato dagli attuali Ordinari nelle cui Città, Diocesi e territori le confessioni dovranno essere ascoltate, purché detto confessore sia autorizzato ad udire le confessioni dei secolari; per le Monache il confessore abbia l’autorizzazione specifica. Ci riferiamo a tutti coloro, uomini e donne, i quali, entro il già indicato periodo di un semestre, abbiano stabilito sinceramente e seriamente di far tesoro del presente Giubileo con l’intento di lucrarne l’indulgenza, compiendo le opere dovute e che si accingano a confessarsi presso gli stessi. A questi confessori concediamo benignamente per questa volta, nell’ambito esclusivo della loro coscienza, di sciogliere da sentenze e censure di scomunica, di sospensione e simili, emesse in forza del diritto o per sanzione, o anche da quelle di competenza degli Ordinari locali, nonché Nostra e della Sede Apostolica, si tratti pure della Bolla che si è soliti leggere il giovedì santo o di qualsiasi altra disposizione apostolica o condanna da parte dei Sacri Canoni; nonché da tutti i peccati ed eccessi, per quanto gravi ed enormi, pure riservati come sopra agli stessi Ordinari, a Noi e alla Sede Apostolica, dopo che sia stata ingiunta ai penitenti una salutare penitenza e quanto deve essere aggiunto obbligatoriamente; concediamo ancora di commutare voti di ogni genere, anche emessi con giuramento e riservati alla Sede Apostolica (eccettuati sempre quelli di castità, religiosi e inerenti allo stato specifico, che siano stati pubblicamente emessi, nonché quelli per cui si danneggino altri, e quegli accorgimenti che aiutano ad evitare il peccato, a meno che la commutazione non venga giudicata equivalente o superiore alla materia del voto precedente) in altre opere pie e salutari. Se si tratta di penitenti che hanno ricevuto gli Ordini sacri, anche regolari, concediamo la facoltà di dispensare dalla censura in cui si sia incorsi per qualche inadempienza occulta nell’osservanza della regola del proprio Ordine o delle direttive dei superiori: lo concediamo benignamente in virtù della medesima autorità e benevolenza Apostolica.




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