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Benedictus PP. XIV
Celebrationem magni

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Capitolo II

1. Per la verità, già all’inizio dell’Anno Santo Noi, seguendo gli esempi dei Nostri Predecessori, con la pubblicazione della Costituzione che comincia Paterna Charitas concedemmo – non solo ai Monaci, agli Anacoreti, agli Eremiti e a coloro che erano trattenuti in carcere, ma anche a coloro che a causa di qualche infermità fisica si trovassero impossibilitati a venire a Roma – la possibilità di ottenere fuori Roma la sacra Indulgenza e gli altri benefici annessi al Giubileo Universale, sostituendo alle visite delle Basiliche Romane altri atti di devozione, secondo le sagge prescrizioni dettate dai loro Prelati e Superiori. Per quanto riguarda coloro che né da legge di clausura né da infermità fisica erano impediti ad affrontare il viaggio a Roma, è risaputo che non fu sempre una sola la disciplina adottata dalla Sede Apostolica nel concedere o nel negare loro la facoltà di conseguire l’Indulgenza e gli altri benefici annessi al Giubileo, anche fuori Roma, nel corso dell’Anno Santo; anche se si trattasse di persone di alto rango, che è bene tenere in particolare considerazione.

2. Quanto al Nostro Predecessore Papa Clemente VI, si legge che non poté indursi a concedere l’Indulgenza dell’Anno Santo, che allora si celebrava in Roma, a Ugone, Re di Cipro, quantunque questi la desiderasse ardentemente e asserisse che certi importanti affari pubblici gl’impedivano di compiere il viaggio a Roma. Il Papa rispose: "Sebbene parecchi altri Principi, come te, abbiano avanzato la stessa richiesta, i Venerabili Fratelli Nostri, considerando che l’Indulgenza è concessa sia per la salvezza delle anime, sia per l’onore e la venerazione dei Santi, non hanno in alcun modo voluto che la si concedesse ad alcuno, se non avesse visitato le Basiliche e le Chiese".

3. Per contro, l’altro Nostro Predecessore Papa Bonifacio IX, durante l’Anno Santo concesse al Principe Cattolico Riccardo d’Inghilterra e al Re Giovanni del Portogallo di potersi avvantaggiare dell’Indulgenza del Giubileo fuori di Roma, attribuendo ai loro Confessori la facoltà di prescrivere loro altre azioni virtuose da compiere in sostituzione del viaggio a Roma e della visita alle Basiliche della stessa Roma. Abbiamo altresì notizia che Papa Sisto V, anch’Egli Nostro Predecessore, mentre celebrava il Giubileo a Roma, consentì al Re e alla Regina di Castiglia e di Leone e ai loro parenti, Generali e Baroni di poter ottenere l’Indulgenza del Giubileo compiendo altri atti di devozione pur senza presentarsi a Roma per visitare le Sacre Basiliche. Abbiamo anche saputo che analoghe sono le concessioni dovute a Papa Giulio III, pure Nostro Predecessore (che parimenti celebrava l’Anno Santo) a favore di Carlo V Imperatore dei Romani, di suo figlio Filippo proclamato Principe di Spagna, e di altri Principi. Perciò Noi, ricalcando le orme di questi Pontefici testé menzionati, non abbiamo affatto rifiutato di concedere ai Re Cattolici Nostri Carissimi Figli in Cristo, che lo richiedevano, e agli altri Principi i quali, non per motivi di salute o di età ma per ragioni di Stato fossero impediti di recarsi a Roma, che in virtù di altre salutari opere di pietà ad essi opportunamente prescritte, in sostituzione di tale viaggio e della loro presenza, potessero disporsi ad ottenere l’indulgenza del Sacro Giubileo anche nel corso dell’Anno Santo.




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