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| Benedictus PP. XIV Celebrationem magni IntraText CT - Lettura del testo |
1. Inoltre, nella Costituzione Convocatis più volte ricordata, era stata concessa facoltà ai Penitenzieri incaricati per le Chiese di Roma di assolvere anche i Regolari di quegli Ordini nei quali vige la proibizione di confessare i propri peccati ad altri che non siano i Sacerdoti riconosciuti dal loro Ordine. Nell’altra Costituzione Paterna Charitas per cui alle Monache, alle Oblate, alle Terziarie, agli Anacoreti e ai minorati fu concesso di ottenere il Giubileo, durante l’Anno Santo, anche fuori di Roma, abbiamo autorizzato le predette Monache e le loro Novizie ad eleggersi (per adempiere alla Confessione Sacramentale che introduce ai benefici del Giubileo) qualunque Sacerdote confessore, sia secolare, sia regolare, purché "ammesso dagli Ordinari dei luoghi a udire le confessioni delle Monache". Alle altre Oblate, poi, alle Terziarie e alle altre donne che vivono nei Monasteri o in Case religiose e pie, nonché ai carcerati, agli infermi e agli altri minorati, tanto laici che ecclesiastici, secolari o regolari di ogni Ordine, anche degni di particolare menzione, concedemmo che allo stesso scopo potessero scegliersi qualunque Confessore Secolare o Regolare di qualunque Ordine anche diverso, purché ammesso ad udire le confessioni delle persone secolari dagli Ordinari nelle "cui Città, Diocesi e Territori tali confessioni dovessero essere accolte".
2. Abbiamo voluto che questo criterio fosse confermato anche nell’ultima Costituzione con la quale abbiamo esteso il Giubileo dell’Anno Santo anche alle altre parti del mondo cattolico, come si può rilevare dal paragrafo Insuper dove alle Monache e alle loro Novizie si concede la facoltà di scegliere "qualunque confessore ammesso dall’attuale Ordinario del luogo in cui si trovano i loro Monasteri, ad ascoltare le confessioni delle Monache". E agli altri Cristiani, sia Laici, sia Ecclesiastici, Secolari o Regolari di ogni Ordine, Congregazione o Istituto, anche da specificare nominalmente, si consente che a tale scopo possano scegliere "qualunque Sacerdote Confessore, tanto Secolare che Regolare, di qualunque Ordine o Istituto anche diverso, autorizzato ugualmente dagli attuali Ordinari (nelle cui Città, Diocesi o Territori dovranno essere accolte tali confessioni) ad ascoltare le confessioni delle persone secolari". Di poi, nel paragrafo Praesentes si deroga a qualunque legge, Costituzione e consuetudine contraria, specialmente a quelle che vietano ai Regolari di certi Ordini di confessarsi fuori dal proprio Ordine.