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| Benedictus PP. XIV Celebrationem magni IntraText CT - Lettura del testo |
1. Non vi saranno certamente ignote, Venerabili Fratelli, le innumerevoli controversie che si agitano tra i Teologi morali, ora a proposito del Confessore che ciascuno può scegliere durante il Giubileo, quando una tale scelta sia consentita nella Lettera in cui è indetto lo stesso Giubileo; ora anche a proposito dell’Ordinario del luogo, il cui consenso è essenziale perché qualcuno possa essere eletto Confessore. Alcuni infatti opinarono che poteva essere eletto Confessore anche chi era stato ammesso ad udire le confessioni solo dall’Ordinario del penitente.
2. Altri non esitarono ad affermare che vi erano dei privilegi apostolici accordati a certe persone, in virtù dei quali quei privilegiati, purché riconosciuti da qualche Vescovo Ordinario, anche se non Ordinario di quel luogo in cui le confessioni devono essere ascoltate, tuttavia ovunque possono essere eletti Confessori. Altri, più sottilmente argomentando, dissero che l’approvazione doveva giungere dall’Ordinario del luogo nel quale sono ricevute le confessioni, ma che pure è sufficiente quella autorizzazione che il sacerdote ha ottenuto una volta da quel Vescovo preposto all’ordinaria giurisdizione in quel dato luogo, anche se quel Presule è stato rapito dalla morte o trasferito dall’Autorità Apostolica a reggere un’altra Chiesa. Tali sofistiche aberrazioni, spesso attribuite alle Congregazioni di Cardinali di questa Santa Romana Chiesa, altrettanto spesso furono respinte; né gli stessi Romani Pontefici tralasciarono di colpirle nelle loro Costituzioni Apostoliche con decreti contrari, come si può vedere nella Bolla del Nostro Predecessore di recente memoria Papa Clemente X che comincia Superna e nell’altra di Papa Innocenzo XIII di felice memoria che comincia Apostolici Ministeri i, e poi nella Nostra il cui inizio è Apostolica Indulta.2 Nelle suddette Costituzioni dei Predecessori si è introdotta la deroga a qualunque privilegio contrario, anche nel caso che sia stato concesso dopo il Concilio di Trento; nella Nostra Bolla, invero, tale deroga fu estesa a qualunque altro privilegio, anche se non citato espressamente dai suddetti Predecessori e da Noi stessi in tali Costituzioni. Ma mentre nelle premesse non si fece alcuna menzione del Giubileo Universale che allora non era in discussione, per evitare che fossero di nuovo avanzate quelle opinioni riprovate, ora invece che si può forse sostenere che tali opinioni coincidono perfettamente con la più ampia liberalità della Chiesa, la quale in tutto il mondo concede ai suoi figli il Giubileo Universale ricorrente solo ogni venticinque anni, apre tesori spirituali e desidera che siano largamente elargiti ai penitenti. Noi, nella recente Nostra Costituzione che comincia Benedictus Deus abbiamo inserito parole tali per cui tutte le opinioni contrarie devono considerarsi respinte anche durante l’attuale Giubileo; queste stesse parole, in occasione di un altro Giubileo, sia Universale, sia particolare, avranno lo stesso analogo effetto.