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| Benedictus PP. XIV Prodiit jamdudum IntraText CT - Lettura del testo |
1. Ai tre punti accennati si aggiungeva il quarto, che consisteva nel vedere se – dovendosi anticipare il digiuno di San Mattia nel sabato di Sessagesima – ciò possa farsi dai Vescovi nella loro Diocesi, con la loro autorità Ordinaria, senza alcun bisogno della Nostra Pontificia. Riflettemmo che le opinioni degli autori erano due. Una dà tutto all’autorità Ordinaria del Vescovo nella sua Diocesi, purché vi concorra una grave e legittima causa, valutando per grave e legittima causa l’evidente pericolo della violazione del digiuno, che accadrebbe purtroppo nell’ultimo giorno del Carnevale se in esso si dovesse digiunare. Questo è il parere del Gobat.6 La Croix7 ripete e conferma ciò8 quando soggiunge che, quantunque nel 1694 fosse decretato dalla Congregazione dei Riti non doversi anticipare il digiuno nell’ultimo sabato del Carnevale quando cade la vigilia di San Mattia nell’ultimo giorno di detto Carnevale.9 Quel decreto viene anche per extensum riferito dai Salmaticensi;10 ciò però deve aver luogo quando il Vescovo crede espediente al bene delle anime anticipare il digiuno, ma non lo disponga mai se non per giusti motivi.