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| Benedictus PP. XIV Prodiit jamdudum IntraText CT - Lettura del testo |
1. Non può negarsi che questa seconda opinione sia la più comune e anche la più ragionevole e meglio fondata, in quanto, alle ragioni portate dai predetti autori per confermare il loro assunto non sarebbe molto difficile rispondere adeguatamente se la vigilia col digiuno per la festa di San Mattia fu ordinata con precetto da Innocenzo III nel capitolo Ex parte, De observantia jejuniorum, con il quale fu sopita la controversia insorta e mossa da taluni che volevano non doversi fare la vigilia né digiunare in onore di San Mattia, per il motivo che quantunque fosse stato Apostolo, non era però stato chiamato direttamente dalla voce di Cristo. Se prima di Innocenzo III il Pontefice Alessandro III, interrogato da coloro che anche in quel tempo osservavano la vigilia con digiuno per la festa di San Mattia, come dovevano regolarsi nell’anno bisestile, rispose che la vigilia dovesse sempre celebrarsi nel giorno precedente la festa, eccettuato il caso in cui cadesse in giorno di domenica: "Festum Beati Mathiae, juxta consuetudinem Ecclesiarum, Vigilia eatenus praecedat, ut nec pro bissexto, nec quolibet alio modo, inter se, et solemnitatem, aliamdiem admittat; in qua utique, nisi Vigilia venerit in Dominica die, Jejunium celebretur", come si legge nel cap. Quaesivit, par. Festum, De verborum significatione, Decretale dello stesso Pontefice riferita ancora nell’Appendice al Concilio Terzo Lateranense,18 e altresì presso il Martene.19 Si comprende facilmente che l’autorità Ordinaria non può trasportare al sabato precedente la vigilia di San Mattia, ancorché cada nell’ultimo giorno del Carnevale, non potendo l’autorità Ordinaria derogare o disporre nelle materie stabilite dai Pontefici Romani e dal Diritto Canonico, come è stato da Noi dimostrato nel Nostro trattato.20