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| Benedictus PP. XIV Elapso proxime anno IntraText CT - Lettura del testo |
1. Come ben sapete, il delitto dell’Eresia è delitto eccettuato, ed il reo non gode dell’asilo nella Chiesa, anche ai sensi della Costituzione di Gregorio XIV che regola l’immunità locale. Poiché nella Congregazione della Santa Inquisizione tenuta, come al solito davanti a Noi, nella Feria quinta il 28 gennaio del corrente 1751, è stato sollevato il dubbio come dovesse praticarsi, ed in qual modo dovesse effettuarsi l’estrazione di un reo d’Eresia dalla Chiesa in cui si fosse rifugiato o per non essere imprigionato, o per essere fuggito dopo l’arresto, oppure condannato alla galera o ad opus o punito con altra pena detentiva, riservammo a Noi, che nell’anno precedente avevamo emanato la predetta Costituzione, di pronunciarci in materia. Questa è la Nostra risoluzione.