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| Benedictus PP. XIV Elapso proxime anno IntraText CT - Lettura del testo |
1. Se si tratta di delitto d’Eresia, essendo già stato determinato dal Nostro Predecessore Giovanni XXI, detto XXII, nella sua Costituzione che comincia Ex parte vestra1 che gli Eretici, o sospetti d’Eresia, e che gli Ebrei convertiti alla Fede Cattolica e che successivamente cadono in apostasia, se si rifugiano nelle Chiese ne siano immediatamente estratti dall’Inquisitore, non intendiamo derogare alla predetta Costituzione. Anzi, ne prescriviamo l’osservanza, ma con la seguente aggiunta: facendosi l’estrazione dalla Chiesa, non si trascuri di effettuarla con il dovuto rispetto alla Casa di Dio; e giacché non è in alcun modo praticabile che prima dell’estrazione si comunichino al Vescovo gl’indizi che si hanno contro il reo, poiché lo vieta la legge del Segreto; e giacché, quand’anche ciò potesse farsi, sarebbe inutile dato che il Santo Tribunale non procede alla cattura se non dispone di una attendibile prova del delitto, non si trascuri però – o prima o dopo la cattura – di darne comunicazione al Vescovo e per il dovuto ossequio alla Dignità e per adempiere come si può a quanto stabilito nelle Costituzioni di Gregorio, Benedetto, Clemente e Nostra. Ciò viene ordinato anche da Noi, essendosi proposto il caso nella Congregazione del Sant’Offizio tenuta davanti al Nostro Predecessore Urbano VIII nella Feria quinta, il 10 giugno 1638, ed essendosi disputato il seguente dubbio: "An Reus de haeresi inquisitus, confugiens ad Ecclesiam, debeat extrahi ab Episcopo vel Inquisitore", il Pontefice "Auditis votis respondit: Reum posse extrahi ab Inquisitore, certiorato, ante, vel post, Ordinario".