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| Benedictus PP. XIV Elapso proxime anno IntraText CT - Lettura del testo |
1. Trattandosi poi di altri delitti eccettuati, ma che non sono d’Eresia, ancorché appartengano alla giurisdizione del Sacro Tribunale o per essere stati commessi da qualcuno ad esso sottoposto, o per altro capo d’imputazione, dichiariamo che i rei dei casi non eccettuati debbano godere dell’immunità, e che per i rei dei casi eccettuati, quando non sono rei di Eresia, dovendosi estrarli dalla Chiesa, si osservi puntualmente quanto stabilito nella Nostra Costituzione e nelle altre precedenti: si comunichino al Vescovo gl’indizi sufficienti alla tortura, non ostando qui la legge del Segreto; non si compia l’estrazione se non con l’autorizzazione del Vescovo e con l’intervento di persona Ecclesiastica da designarsi dallo stesso, e nel rispetto di tutto quanto è prescritto nelle predette Costituzioni.