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Benedictus PP. XIV
Elapso proxime anno

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Capitolo V

1. Quanto si è detto finora deve essere praticato anche nei confronti di coloro che fuggono dalle carceri, o dalle galere, o dal luogo della loro relegazione e che si rifugiano in qualche Chiesa o luogo immune, in quanto, se sono rei o condannati per il delitto d’Eresia, l’estrazione dovrà essere effettuata dall’Inquisitore dandosene notizia, prima o poi, al Vescovo. Se si tratta di rei o condannati per altro delitto eccettuato, e non per quello d’Eresia, o per altro delitto non eccettuato: quanto ai primi si faccia l’estrazione con l’autorizzazione del Vescovo e con l’intervento di persona Ecclesiastica da designarsi dallo stesso; quanto ai secondi, si lascino nell’Asilo a cui sono ricorsi, ancorché siano scappati dalle galere con le catene, purché non siano ricercati dai Ministri di dette galere o da altri Ministri di giustizia, quando il Vescovo non abbia dalla Sede Apostolica l’indulto di poter estrarre dalle Chiese i fuggiti dalle galere. In questo caso si può ricorrere a lui per riavere nelle mani il fuggitivo e si può anche ricorrere alla Sede Apostolica quando il Vescovo non abbia il predetto indulto, in quanto la Santa Sede non rifiuta in casi particolari di dare ai Vescovi, quando il delitto lo richieda, l’autorità di estrarre dalle Chiese i fuggitivi dalle carceri e dalle galere, benché rei di delitto non eccettuato. Ciò è quanto dovevamo significare agl’Inquisitori, e frattanto impartiamo a ciascuno di loro l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 20 febbraio 1751, undicesimo anno del Nostro Pontificato.




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