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Benedictus PP. XIV
Elapso proxime anno

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Introduzione

1. In data 15 marzo dello scorso anno 1750, fu da Noi pubblicata una Costituzione che incomincia Officii nostri sopra l’immunità locale delle Chiese.

2. In essa, inerendo alle Costituzioni dei Nostri Predecessori Gregorio XIV, Benedetto XIII e Clemente XII, dopo aver eliminati alcuni cavilli ed alcuni sotterfugi con i quali se ne impediva l’esecuzione, dichiarammo che – rifugiandosi qualche reo di delitto eccettuato in luogo immune – ne dovesse essere estratto ogni volta in cui vi fossero indizi sufficienti alla tortura comprovanti il delitto. Dichiarammo altresì che l’estrazione non si dovesse fare che con l’autorizzazione del Vescovo e con l’intervento di persona Ecclesiastica da designarsi da lui stesso; e che facendosi la consegna alla Curia secolare le si intimassero le censure previste qualora l’Estratto non fosse restituito alla Chiesa, ogni volta che nel prosieguo della causa fossero rimossi gl’indizi che erano contro di lui. E poiché i suddetti Nostri Predecessori avevano stabilito che l’estrazione dal luogo immune potesse essere effettuata soltanto dai Vescovi o da Prelati superiori ad essi, esclusi gl’inferiori, benché Ordinari e benché nullius Dioecesis ed aventi territorio separato, nel qual caso l’estrazione si devolvesse al Vescovo viciniore, Noi pure nella citata Nostra Costituzione stabilimmo nello stesso modo.




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