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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Introduzione

2 giugno 1751

1. Con grande dolore del Nostro animo siamo venuti a conoscenza che in non poche vostre Diocesi sono nate controversie e penose divergenze circa gli Oratori privati.

2. Voi avete messo ogni cura e diligenza per eliminare tali abusi, ma siete stati delusi di non aver raggiunto lo scopo desiderato; anzi siete incorsi nell’indignazione di molti, attirandovi così il biasimo e l’accusa di aver oltrepassato i limiti della severità.

3. Voi desiderate che da questa Santa Sede vi siano date direttive sicure sull’uso dell’Oratorio privato, perché, una volta tolti di mezzo gli abusi, le vostre Disposizioni, confortate dall’autorità Pontificia, non solo siano immuni da ogni biasimo di malevoli, ma acquistino sempre maggior peso in onore e stima.

4. Avremmo potuto con molta facilità soddisfare alla vostra richiesta col suggerirvi dei libri, sia quelli che trattano la dottrina su questa materia secondo i Decreti dei Romani Pontefici, nostri Predecessori, sia quelli, i cui Autori, pur trattando degli Oratori privati, non fanno menzione dei Decreti della Santa Sede o li ignorano perché contrari alle loro tesi. Tuttavia, siccome abbiamo per Voi un grande e particolare affetto, per mezzo della presente nostra Lettera Enciclica, con la maggior brevità possibile, vi mostreremo su questo argomento le sentenze dei nostri Predecessori e la nostra.

5. Per verità, in tali sentenze, oltre l’obbedienza che è loro dovuta in ragione dell’autorità da cui provengono, come da una fonte, nulla è più importante della materia che ne è l’oggetto e che ora tratteremo. Ogni trattazione, però, di questo genere, siccome riguarda i Privilegi Apostolici (l’interpretazione dei quali, per diritto privato, è riservata ai Sommi Pontefici) deve avere come norma l’intenzione di chi ha dato la concessione, come di colui che più di ogni altro ne conosce il senso. Perciò qualunque ordinamento Voi emanerete e stabilirete secondo le norme contenute nella presente Lettera, deve essere ritenuto, quanto all’esecuzione, come un Decreto dei Sommi Pontefici.

6. Per questo motivo si devono ritenere attribuite alle Vostre Fraternità la qualifica e l’autorità di Delegati Apostolici, e Noi, per quanto è necessario, con la presente Lettera ve le concediamo e impartiamo a tale effetto.




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