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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Decreto di Papa Clemente XI sulla celebrazione negli oratori privati (15 Dicembre 1703)

1. Alcuni Vescovi e molti Regolari, con il pretesto dei privilegi, pensano che sia loro lecito ciò che invece è proibito. I Vescovi, infatti, anche in Diocesi di altri, fuori della casa della propria residenza, fanno erigere nelle case dei laici l’Altare, dove uno o più dei loro cappellani immolano la vivifica Ostia di Cristo. I Regolari, poi, in alcuni Oratori che la Sede Apostolica suole concedere di quando in quando per legittimi motivi ai Principi o ad altri Nobili, osano celebrare una o più Messe di quante è stato loro permesso, o senza la presenza delle persone in vista delle quali è stata data la concessione, o fuori delle ore stabilite e nel pomeriggio o anche in quei giorni in cui, per Costituzioni diocesane o anche per Decreti della sacra Congregazione del Concilio, è proibito celebrare, o anche nei giorni che sono esclusi negli Indulti Apostolici dalla celebrazione. Né hanno paura di usare l’Altare portatile in dispregio delle sacre sanzioni e con irriverenza verso il santo Sacrificio.

2. Perciò al fine di eliminare gli abusi e di rinnovare la riverenza al tremendo Mistero, il Santissimo Signore Nostro, con il voto dei Cardinali della Santa Romana Chiesa Interpreti del Concilio di Trento, aderendo alle dichiarazioni altre volte emanate su questo argomento, dichiara: ai Vescovi e ai Prelati a loro superiori, anche se insigniti della dignità cardinalizia, non è lecito né sotto pretesto del privilegio incluso nel corpo del Diritto, né a nessun altro titolo, erigere l’Altare e celebrarvi il sacrosanto Sacrificio della Messa o farlo celebrare fuori della casa della propria residenza, nelle case dei laici anche nella propria Diocesi, e tanto meno nella Diocesi di altri anche esibendo il consenso del Vescovo diocesano.

3. Allo stesso modo negli Oratori privati concessi dalla Santa Sede non è lecito ai Regolari di qualsiasi Ordine, Istituto e Congregazione, anche della Compagnia di Gesù, o anche di qualunque Ordine Militare, anche di San Giovanni Gerosolimitano, o a qualsiasi altro sacerdote anche se Vescovo, celebrare nei giorni di Pasqua, Pentecoste e Natale del Signore e nelle altre feste più solenni dell’anno o nei giorni esclusi nell’Indulto. Negli altri giorni, invece, non è lecito a nessun Sacerdote anche se Vescovo celebrare nei sopra detti Oratori se vi è già stata celebrata l’unica Messa concessa nell’Indulto. Su tutto questo è tenuto a indagare e a informarsi con esattezza chi intende celebrare. E quell’unica Messa non si può celebrare nemmeno nei casi permessi al pomeriggio. In tutti i casi si deve raccomandare e dichiarare che tutti coloro che assistono a dette Messe non soddisfano al precetto della Chiesa.

4. Quanto poi all’Altare portatile, sempre aderendo alle sopraddette dichiarazioni, il Decreto stabilisce che le licenze o i privilegi concessi ad alcuni Regolari nel cap. In his, de privil., e concessi da alcuni Pontefici ad altri Regolari di usare il detto Altare portatile e di celebrarvi senza licenza degli Ordinari nei luoghi dove dimorano, sono stati tutti revocati dallo stesso Concilio di Trento. Perciò si proibisce ai detti Regolari di servirsi di quegli Altari e, secondo il tenore del presente Decreto, si ordina ai Vescovi e agli altri Ordinari dei luoghi, in qualità di Delegati della Sede Apostolica, di procedere contro tutti i trasgressori, anche se Regolari, con pene prescritte dallo stesso sacro Concilio nel detto Decreto sess. 22, cap. unico, fino alle Censure "latae sententiae". Questo Decreto loro anche la facoltà di procedere come se la detta facoltà fosse stata concessa in modo speciale dalla Santa Sede. Così Sua Santità dichiara e comanda di osservare.




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