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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Capitolo II

1. Il sacro Concilio di Trento non derogò affatto a questo diritto; solamente nella sess. 22, De observandis et evitandis in celebratione Missae, a causa di molti e poco decorosi incidenti che ripetutamente si verificavano, prescrisse ai Vescovi di non permettere ai Sacerdoti, tanto Secolari che Regolari, di celebrare la Messa "nelle case private" e fuori delle Chiese o Oratori pubblici destinati al culto divino. Questa prescrizione non riguarda le cappelle che sono nei Palazzi Vescovili, i quali non possono mai passare sotto il nome di case private. Lo ha dichiarato più volte la Congregazione dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa e Interpreti dello stesso Concilio di Trento, in alcune Risoluzioni dello stesso Concilio, e ha sostenuto tale dichiarazione con valide ragioni, che Noi abbiamo riportato nel nostro Trattato De Sacrificio Missae (sess. 2, § 45 e ss.), edizione latina, Padova. Noi, infatti, quando, non ancora saliti alla più alta Dignità, firmavamo qualche opera, ritenevamo come nostro principale vanto di non allontanarci su nessun punto dalle sentenze del Tribunale della Curia Romana, in quanto esse ricevono forza di autorità soprattutto dalle dichiarazioni pontificie.




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