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| Benedictus PP. XIV Magno cum animi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Una particolare attenzione meritano le Risoluzioni della sopraccitata Congregazione del Concilio. Al quesito che le fu proposto se, cioè, il Vescovo che si trova fuori della propria Diocesi per poter usare l’Altare portatile sia tenuto a chiedere il permesso al Vescovo locale, la Congregazione rispose che non è tenuto. Diversamente il privilegio di Bonifacio VIII sarebbe stato vanificato. Infatti, al tempo di quel Pontefice era in vigore un antico diritto, che poi, come si dirà più avanti, fu abolito dal Concilio di Trento, secondo il quale la facoltà di celebrare la Messa nelle case private la davano i Vescovi. Così pure quando fu proposto alla Congregazione un altro quesito se, cioè, al privilegio concesso ai Vescovi da Bonifacio VIII il Concilio di Trento o il Decreto di Papa Paolo V, di cui pure si parlerà più avanti, avessero arrecato qualche pregiudiziale, la Congregazione rispose che nessun valore è stato tolto a quel privilegio.
2. Quando, poi, tanto nel Concilio come nel sopraccitato Decreto fu tolta ai Vescovi la facoltà di dare permesso ad altri di poter celebrare la Messa nelle case private, non furono affatto tolti ai Vescovi quei diritti che riguardavano le loro persone e che sono propri della loro dignità e del loro carattere. Le Risoluzioni citate sono da Noi riportate nel nostro Trattato De Sacrificio Missae (sez. 2, par. 42, edizione latina, Padova), e anche nei Commentari del Cardinale Petra di buona memoria alle Costituzioni Apostoliche (tomo 4, Super Constitutione 2 Urbani V, n. 15 e ss.), e da Gattico nel suo recente Trattato De Oratoriis domesticis, De usu Altaris portatilis (cap. 12, n. 1 e ss.).