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| Benedictus PP. XIV Magno cum animi IntraText CT - Lettura del testo |
1. È verissimo che nulla arreca maggior pregiudizio ai Privilegi quanto il loro abuso. Ciò è stato comprovato a sufficienza e con verità anche nel caso del Privilegio concesso ai Vescovi dell’Altare portatile e che rimase intatto dopo il Concilio di Trento e il Decreto Paolino. Da certi indizi si venne a sapere che ne abusavano alcuni Vescovi che, in Diocesi o fuori Diocesi, si recavano nelle case dei laici e lì celebravano la Messa o permettevano che vi si celebrassero più Messe e ciò senza nessuna urgente necessità, ma solo per ostentare il proprio Privilegio o per soddisfare alle richieste dei laici. Quando la notizia di questo inconveniente giunse alla Congregazione del Concilio, questa non tralasciò di frenare tale eccesso e affidò agli Arcivescovi il compito di correggere l’abuso qualora si fosse verificato nei luoghi della loro giurisdizione. Le Risoluzioni sono riportate nei Codici o, meglio, nei Registri di quella Congregazione (lib. 48, Decretorum, fol. 471).
2. Ma siccome, nonostante tutto, la piaga si allargava, il nostro Predecessore di felice memoria Papa Clemente XI il 15 dicembre del 1703 pubblicò il seguente Decreto, in cui, dopo aver esposto l’inconveniente che "i Vescovi in Diocesi altrui, fuori della propria abitazione, nelle case private dei laici fanno erigere l’Altare e lì per mezzo di uno o più dei loro cappellani immolano l’Ostia vivifica di Cristo", passa al rimedio: "Per eliminare tali abusi, il Santissimo Signore Nostro notifica espressamente ai Vescovi e ai Prelati a loro superiori, anche se insigniti di onore cardinalizio, che né sotto pretesto di un privilegio incorporato nel Diritto, né sotto qualunque altro titolo, in nessun modo è lecito fuori della propria abitazione, nelle case dei laici, anche se nella propria Diocesi e tanto meno in quella di altri, anche se con il consenso del Diocesano, erigere l’Altare e lì celebrare il sacrosanto Sacrificio della Messa o farlo celebrare".