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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Capitolo VII

1. Alla mente di questo grande Pontefice era presente questo solo scopo: di togliere gli abusi, mai di togliere qualcosa al retto uso del Privilegio. Certo le parole, riportate con quel loro senso così ampiamente restrittivo e frenante, potevano dare occasione a qualcuno per affermare che non è lecito ai Vescovi servirsi dell’Altare portatile quando visitano la Diocesi, o viaggiano, o per qualunque altro motivo si trovano fuori della propria residenza e dimorano nelle case dei laici. Quando questa ipotesi fu esposta nelle Congregazioni che si sono tenute sotto Innocenzo III, immediato Successore dello stesso Clemente, e nelle quali Noi, non ancora saliti alla più alta Dignità, fungevamo da Segretario, si giudicò opportuno che quella Dichiarazione, più avanti riportata, diventasse ufficiale. In seguito fu inserita nella Lettera dello stesso Innocenzo che inizia "Apostolici Ministerii", e che lo stesso Pontefice compilò per costituire nei Regni delle Spagne una buona organizzazione della disciplina ecclesiastica. La stessa Lettera fu confermata "in forma specifica" dal suo successore Benedetto XIII che volle inserirla nell’Appendice del Concilio Romano perché fosse regola e norma per tutti i luoghi. La stessa Dichiarazione fu inserita fra i Decreti, tit. XV, cap. III dello stesso Concilio, al quale anche Noi fummo invitati per interpretare i Sacri Canoni.

2. Riportiamo volentieri anche qui le parole della Dichiarazione: "Dichiariamo (si tratta del Decreto di Clemente XI) che non è lecito ai Vescovi erigere l’Altare fuori della casa della propria residenza nelle case dei laici, e celebrare il santo Sacrificio della Messa o farlo celebrare. Tale proibizione non va intesa per le case, anche dei laici, nelle quali gli stessi Vescovi per caso, in occasione della Visita o di viaggio, sono accolti come ospiti. E neppure quando, nei casi permessi dal Diritto per speciale licenza della Sede Apostolica, assenti dalla casa della propria residenza, sostano in case di altri a modo di domicilio. In questi casi sarà loro lecito erigere l’Altare per la suddetta celebrazione come nella casa della propria ordinaria residenza".




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