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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Capitolo X

1. Quarta premessa: benché quasi da sempre ci sia stato l’uso degli Oratori privati nelle case dei laici, nei quali si celebrava la Messa, tuttavia era sempre necessaria la licenza dei Vescovi, i quali, il più delle volte, erano molto facili a concederla. "Disponiamo che le Messe si celebrino non dovunque, ma nei luoghi consacrati dal Vescovo, o dove egli permetterà". Sono parole del Can. Missarum, dist. 1. Questa facilità, che per reazione provocò, anche se inutilmente, la proibizione degli Oratori privati, rimase in vigore nella Chiesa Orientale, soprattutto per il fatto che nelle chiese dei Greci non c’era che un solo Altare: per cui, quando vi si era celebrata una Messa, non vi si poteva celebrare un’altra nello stesso giorno. Balsamone In Commentariis ad Canones Trullanos asserisce che senz’alcun’altra formula si considerava concessa dal Vescovo al Sacerdote la licenza di celebrare, ogni qual volta celebrava su tovaglie consacrate dal Vescovo.




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