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| Benedictus PP. XIV Magno cum animi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Dopo che il Diritto di concedere gli Oratori nelle case private dei laici fu riservato alla Sede Apostolica, è difficile dire quanta cura e diligenza sia stata usata per una sua retta applicazione. I documenti autentici si trovano nell’Archivio della Congregazione del Concilio, nella quale una volta, prima di salire alla più alta Dignità, per molti anni abbiamo avuto l’incarico di Segretario.
2. Le disposizioni date per legge, come risulta dalle formule delle Lettere in forma di Breve, si possono così riassumere: l’Oratorio deve essere costruito con pareti che lo separino da tutti gli altri locali destinati a usi domestici e deve essere visitato prima o dal Vescovo o da un altro a cui il Vescovo abbia delegato le sue veci, per controllare se è decoroso e adatto, e se vi manca qualcosa di necessario; ci sia un Vescovo che conceda la licenza di celebrare la Messa e tale licenza sia valida ad arbitrio del Vescovo; non vi si celebrino più Messe al giorno, ma una sola, e tale Messa sia celebrata da un Sacerdote Secolare o Regolare, purché il Secolare sia approvato dal Vescovo e il Regolare abbia la licenza del suo Superiore Regolare; la Messa non si celebri nelle solennità di Pasqua di Risurrezione, di Pentecoste, della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, e in altri giorni più solenni, tra i quali si citano i giorni dell’Epifania, dell’Ascensione del Signore, dell’Annunciazione e Assunzione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, del Titolare della chiesa locale; sono nominate le persone la cui presenza è necessaria perché si possa celebrare la Messa nell’Oratorio privato e anche altre persone che, mentre si celebra la Messa per le persone sopraccitate, possono assistervi e soddisfare al precetto ecclesiastico; e infine tutto deve essere fatto senza pregiudizio dei diritti parrocchiali.