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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Capitolo XIV

1. Nei Brevi ordinari per lo più si concede la licenza a due coniugi di far celebrare la Messa nell’Oratorio privato e si fa sapere che la Messa si può celebrare se sono presenti sia i due coniugi, sia i loro figli, i consanguinei e i congiunti che abitano insieme con loro nella stessa casa. Mai è nato il problema se, quando il marito o la moglie intervengono alla Messa, i consanguinei e i congiunti che abitano nella stessa casa e assistono alla Messa, soddisfino al precetto Ecclesiastico nei giorni festivi. Ciò è sempre stato ritenuto come certo e coerente alla lettera del Breve. La vera difficoltà era sempre nel vedere se, quando nessuno dei coniugi è presente, uno dei consanguinei o dei congiunti che abitano nella stessa casa può ordinare di far celebrare la Messa nell’Oratorio privato; e se gli altri consanguinei e congiunti che abitano nella stessa casa, ascoltandola nel giorno festivo, soddisfano al precetto Ecclesiastico di ascoltare la Messa. Su questo punto le opinioni degli Autori erano, come il solito, diverse. Quando questa difficoltà fu proposta e discussa nella Congregazione del Concilio il 3 dicembre 1740 nella causa che aveva per titolo Marsicen. Oratori i, fu deciso che non si poteva celebrare la Messa nell’Oratorio privato se non vi presenziavano coloro che avevano ricevuto l’indulto, che è come dire il marito o la moglie, ai quali il Breve era stato diretto, come si può vedere anche nelle Risoluzioni del Concilio (tomo 9 del 1740, p. 89 e segg).




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