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| Benedictus PP. XIV Magno cum animi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Ma siccome, secondo una precedente Costituzione di Eugenio IV, il tempo pasquale, in cui si deve compiere il precetto della Comunione, va dalla domenica delle Palme alla Domenica in Albis, nacque il dubbio se fosse lecito ai Regolari distribuire l’Eucaristia ai fedeli nelle loro Chiese entro il termine dei giorni prescritti. Il dubbio fu risolto dicendo che il giorno di Pasqua non si poteva distribuire la Comunione a nessuno, nemmeno a coloro che durante la Settimana Santa avessero soddisfatto al precetto pasquale nella propria Chiesa parrocchiale e che i Regolari potevano bensì comunicare i fedeli nelle loro Chiese negli altri giorni del tempo pasquale, ma a condizione che i fedeli comunicati sapessero di non essere esentati per questo dal precetto di ricevere la Comunione pasquale nella propria Chiesa parrocchiale. I più importanti Decreti della Congregazione del Concilio si trovano in "quibusdam causis, Senonensi videlicet, Burdegalensi et Mechliniensi" e da Noi riportati nel nostro Trattato De Synodo Dioecesana (lib. 7, cap. 42, n. 3).